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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di assoluzione per il reato di bancarotta impropria contestato agli imputati con riferimento alle operazioni relative alla società Costruzioni Frappicini s.r.l., sostenendo violazione dell'art. 216 legge fallimentare e errata applicazione dei principi sulla "bancarotta riparata": secondo il ricorrente la motivazione non ha correttamente valutato che la curatela avrebbe consolidato acquisti immobiliari effettuati sotto condizione sospensiva solo dopo la dichiarazione di fallimento, configurando quindi persistenza di attività distrattiva anziché un'efficace riparazione precedente al fallimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo proposto dal Pubblico Ministero implichi una rivalutazione di fatti e di merito (vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), materie non sindacabili in sede di legittimità; perciò ha qualificato il ricorso immediato del P.M. come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Ancona per il giudizio. Non è stata decisa la questione sostanziale sulla sussistenza o meno della bancarotta.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione al principio di "bancarotta riparata": se gli effetti restitutori o di riparazione sono intervenuti prima della dichiarazione di fallimento e rendono inefficace l'operazione distrattiva, il reato può considerarsi estinto o non integrato. Nel caso in esame è contestato il momento temporale e l'efficacia della riparazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale

    Censura relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ricorda che questioni di fatto connesse al merito e alla valutazione delle prove non sono sindacabili in Cassazione se comportano una riletura del materiale probatorio.

  • art. 569, comma terzo codice di procedura penale

    Norma applicata implicitamente per la conversione del ricorso in appello: se il ricorso per cassazione contiene motivi che rendono necessario il sindacato di merito, la Corte può convertirlo in appello e disporre la trasmissione alla Corte d'Appello competente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni probatorie: questioni che richiedono riconsiderazione dei fatti o della motivazione devono essere trattate in appello e non in cassazione.
  • Se un ricorso per cassazione contiene doglianze che in realtà impongono una nuova valutazione del merito (vizio di motivazione/fatti), la Corte può convertire il ricorso in appello e trasferire gli atti alla Corte d'Appello competente.
  • Sul tema della "bancarotta riparata" è decisivo l'elemento temporale: la riparazione (restituzione o sanatoria) deve essere avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento e in modo tale da eliminare l'effetto distrattivo; se la riparazione è successiva e posta in essere dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento, normalmente non annulla l'elemento materiale del reato a carico di chi ha distratto.
  • La qualifica dell'operazione (es. acquisto sottoposto a condizione sospensiva) e il momento in cui gli effetti acquisitivi si consolidano sono fattori critici: occorre accertare se la retroazione degli effetti al momento anteriore al fallimento sia reale e giuridicamente efficace rispetto ai terzi e rispetto alla procedura fallimentare.
  • In fase difensiva, se si intende contestare decisioni che poggiano su fatto o motivazione, è opportuno proporre o sollecitare l'appello piuttosto che la cassazione; in alternativa, se si propone ricorso per cassazione con motivi di fatto, bisogna essere consapevoli che il giudice di legittimità potrebbe convertirlo in appello.
  • L'onere probatorio spetta al PM quando sostiene l'esistenza di una distrazione dolosa non sanata: deve essere dimostrato che la presunta "riparazione" non ha efficacia estintiva rispetto al reato perché intervenuta in epoca successiva o per iniziativa del curatore.

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