Sentenza del 20/12/2019 n. 7138 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contributo annuale iscrizione ordine dottori commercialisti - Natura tributaria - Non sussiste - Giurisdizione Commissioni Tributarie - Difetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la natura e la debenza dei contributi annuali richiesti agli iscritti all'albo e all'elenco speciale dei dottori commercialisti. È stato sostenuto che tali somme non hanno natura tributaria, ma costituiscono contributi su base associativa, e che pertanto la controversia non rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ritenendo che i contributi annuali dovuti agli Ordini dei dottori commercialisti siano contributi associativi privi di natura tributaria. La controversia deve quindi essere eventualmente proposta davanti al giudice munito di giurisdizione. La decisione si pone in senso contrario rispetto all'ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1782/2011, richiamata come orientamento contra.
Norme richiamate
La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi ad oggetto tributi e rapporti tributari; non si estende alle controversie relative a contributi associativi privi di natura tributaria.
Massime di principio
- Per stabilire se una controversia appartiene alla giurisdizione tributaria non è sufficiente che la somma sia richiesta da un ente pubblico o da un ordine professionale: occorre verificare se essa abbia effettiva natura tributaria.
- I contributi annuali dovuti per l'iscrizione a un albo professionale possono essere qualificati come contributi associativi, e non come tributi, quando derivano dal rapporto istituzionale e associativo tra l'iscritto e l'ordine.
- Se la somma non ha natura tributaria, l'impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie è inammissibile o deve essere definita con dichiarazione di difetto di giurisdizione, restando salva la possibilità di rivolgersi al giudice competente.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come quello segnalato rispetto a Cass. S.U. n. 1782/2011, occorre verificare l'indirizzo più recente e gli elementi concreti della prestazione richiesta.
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