Sentenza del 17/11/2015 n. 9288 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Operazione di fusione - Retrodatazione effetti - Ultimo esercizio chiuso - Individuazione momento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al non determinabile
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 172, comma 9, del d.P.R. 917/1986 in materia di fusione societaria e retrodatazione degli effetti fiscali ai fini IRAP. In particolare, occorre stabilire quale sia il significato dell'espressione "ultimo esercizio chiuso": se debba riferirsi esclusivamente alla data puntuale di chiusura dell'esercizio oppure all'intero esercizio quale periodo amministrativo, già definito mediante l'approvazione del relativo bilancio.
La decisione
La sentenza ha interpretato l'espressione "ultimo esercizio chiuso" nel senso che essa non indica soltanto il giorno in cui l'esercizio si conclude, ma l'intero periodo amministrativo cui si riferisce il bilancio, purché quest'ultimo sia già stato approvato e quindi abbia assunto carattere definitivo. Ne consegue che la retrodatazione degli effetti della fusione può essere fissata con riferimento a tale esercizio definito, nel rispetto del limite previsto dalla norma.
Norme richiamate
Art. 172, comma 9, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
gli effetti della fusione possono decorrere da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate
L'espressione "ultimo esercizio chiuso" deve essere riferita all'intero esercizio amministrativo, inteso come complesso di operazioni relative a un determinato periodo, e non alla sola data di chiusura. L'esercizio deve risultare definito da un bilancio già approvato e dunque definitivo.
Massime di principio
- Nelle operazioni di fusione, ai fini della retrodatazione degli effetti fiscali, il riferimento all'ultimo esercizio chiuso riguarda il periodo amministrativo complessivo e non soltanto la data del suo ultimo giorno.
- La retrodatazione non può fondarsi su un esercizio ancora incerto o non definitivamente determinato: è necessario che il relativo bilancio sia stato approvato.
- Quando una norma fiscale utilizza il concetto di esercizio chiuso, occorre verificare non solo la data di fine periodo, ma anche se il bilancio relativo sia stato formalmente approvato e abbia acquisito definitività.
- La scelta della data di decorrenza degli effetti della fusione deve rispettare il limite temporale previsto dall'art. 172, comma 9, del TUIR e non può essere retrodatata oltre l'ultimo esercizio definitivamente chiuso di ciascuna società coinvolta.
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