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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12035/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/11/2024 che aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere disposto dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa (14/08/2024). Il ricorrente contestava la motivazione in punto di attribuibilità al medesimo del profilo Instagram denominato "Sanz" e dell'origine/riconducibilità a lui del messaggio vocale acquisito sul profilo, elementi posti a fondamento dell'aggravamento della misura

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure proposte consistessero in una diversa valutazione dei fatti e in mere osservazioni di fatto, senza denunziare la violazione di norme di legge specifiche né la manifesta illogicità della motivazione richiesta in cassazione. Inoltre il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato. Per tali ragioni è stata pronunciata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato altresì disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per disporre la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per la statuizione delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per l'inammissibilità quando manca correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le argomentazioni del provvedimento impugnato (aspecificità)

  • art. 94 comma 1-ter, Disp. Att. cod. proc. pen.

    Disciplinata l'obbligazione della cancelleria a trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non determina la rimessione in libertà del detenuto

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari personali, il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di norme di legge specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non è luogo per una semplice rivalutazione dei fatti.
  • Le censure devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito: la mancanza di tale confronto (aspecificità) comporta l'inammissibilità ex art. 591 co.1 lett. c).
  • Quando il ricorso si limita a contestare l'attribuibilità di un profilo social o la riconducibilità di prove foniche senza indicare profili di nullità o manifesta illogicità della motivazione, la Cassazione tende a dichiararlo inammissibile.
  • L'inammissibilità per colpa può essere sanzionata con condanna alle spese e con pagamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. utilizzato in questo senso).
  • Se la decisione non comporta la liberazione del detenuto, la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario (art. 94 disp. att. c.p.p.).

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