Cassazione Penale, Sentenza n. 8442/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta offensività della coltivazione di piante di cannabis, deducendo che la coltivazione domestica destinata esclusivamente all'uso personale non rientra nella fattispecie punita dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la giurisprudenza più recente (Sezioni Unite) e i criteri applicabili, ha ritenuto la condotta di coltivazione inoffensiva: l'imputato risultava assuntore abituale, mancavano elementi idonei a dimostrare una destinazione alla cessione a terzi, le piante erano in numero estremamente esiguo (tre), coltivate in modo rudimentale mediante semplice invaso e collocate nel giardino dell'abitazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste (venendo quindi cancellate le condanne per coltivazione e detenzione di semi).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte richiama che la norma sanziona la coltivazione di piante da cui si possono trarre stupefacenti, ma l'applicazione deve tener conto della tipicità: non integra reato la coltivazione domestica esclusivamente destinata all'uso personale ove manchino indici di inserimento nel mercato illecito.
Sezioni Unite, Caruso
Sez.U., n. 12348, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624
Principio secondo cui la coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità immediatamente estraibile, salvo che la coltivazione domestica, in assenza di significativi indici di destinazione alla cessione e con caratteristiche (numero esiguo di piante, tecniche rudimentali, modesto quantitativo) tali da indicare esclusivo uso personale, non integri la fattispecie per mancanza di tipicità.
Sez.6, Cannella
Sez.6, n. 3593 del 3/11/2020, dep. 2021, Cannella, Rv. 280592
Giurisprudenza che ha ritenuto non applicabile la nozione di coltivazione domestica non punibile nel caso di undici piante, ritenendo insufficiente la sola intenzione di uso personale se il numero delle piante e il potenziale produttivo sono rilevanti.
Sez.6, Serafini
Sez.6, n. 6599 del 5/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786
Giurisprudenza in senso opposto che ha assolto per coltivazione domestica anche in presenza di undici piantine, valutando determinanti il collocamento in vasi all'interno dell'abitazione e l'assenza di accorgimenti tecnici volti a potenziare la produzione.
Massime di principio
- Valutare sempre il complesso probatorio: numero di piante, tecniche adottate (impianti di irrigazione/illuminazione, fertilizzanti), luogo della coltivazione (domicilio vs locali attrezzati) e grado di sviluppo delle piante per stimare il quantitativo potenzialmente ricavabile.
- La coltivazione può essere punibile indipendentemente dalla quantità immediatamente estraibile, ma non integra reato quando, nel complesso, dimostra un nesso oggettivo immediato con l'uso esclusivamente personale (coltivazione domestica, tecniche rudimentali, numero esiguo, assenza di indizi di destinazione a terzi).
- La prova di una destinazione alla cessione a terzi richiede elementi concreti (contenitori per il traffico, contatti commerciali, grosse quantità, strumenti professionali); la sola intenzione dichiarata di uso personale non è sempre sufficiente.
- In situazioni ambigue, il giudice deve bilanciare fattori favorevoli e sfavorevoli: se prevalgono indici di esclusivo uso personale può esserci pronuncia di non punibilità per mancanza di tipicità; in caso contrario si configura il reato.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche resta possibile ma non sostituisce la valutazione di tipicità: se la condotta non integra reato per mancanza di tipicità il provvedimento può portare all'annullamento senza rinvio per non sussistenza del fatto.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile documentare elementi che mostrino l'uso personale (piccole quantità coerenti con consumo abituale, assenza di strumenti professionali, collocazione domestica, dichiarazioni coerenti sull'uso) e contestare elementi che suggeriscano inserimento nel mercato illecito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8171/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8172/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8174/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8175/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8176/2023 del 24/02/2023
- Sentenza penale · 24 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8178/2023 del 24/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →