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Ordinanza

Ordinanza n. 594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istituto scolastico)

Prevale il privato

La controversia

L'istituto scolastico ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati. In sede cautelare, la società ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito e ha chiesto la sospensione degli atti, sostenendo che l'istituto dovesse essere considerato scuola paritaria almeno fino alla conclusione dell'anno scolastico. La pretesa cautelare è stata prospettata anche come perdita di uno status durante un anno scolastico già iniziato, sebbene il procedimento riguardasse una domanda di primo riconoscimento della parità scolastica e non la revoca di uno status già riconosciuto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando al TAR la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, possibilmente per il 17 giugno 2026, contestualmente a ricorsi analoghi già fissati. Non è stata concessa la sospensione degli atti né è stato attribuito all'istituto lo status di scuola paritaria. Il Collegio ha ribadito che la sospensione del diniego non sarebbe di per sé idonea a costituire il titolo per l'esercizio dell'attività come scuola paritaria, poiché tale attività resta subordinata all'autorizzazione ministeriale, nella specie non intervenuta. Il riconoscimento dello status non poteva essere conseguito in sede cautelare, trattandosi del bene della vita ottenibile soltanto all'esito favorevole del giudizio e della riedizione dell'azione amministrativa. È stata inoltre esclusa la prospettazione di una perdita di status durante l'anno scolastico, poiché il riconoscimento amministrativo non era mai formalmente intervenuto. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere favorevolmente apprezzate esclusivamente nel senso di ordinare la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito in primo grado.

    La tutela cautelare può essere accordata mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'atto impugnato né anticipare il conseguimento definitivo del bene della vita quando questo richieda un'autorizzazione amministrativa non ancora rilasciata.

  • art. 62 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • Quando il conseguimento del bene della vita è subordinato a un'autorizzazione amministrativa non ancora rilasciata, la mera sospensione dell'atto di diniego non attribuisce di per sé il titolo per esercitare l'attività autorizzata.
  • In sede cautelare il giudice non può sostituirsi all'amministrazione attribuendo in via interinale uno status amministrativo il cui primo riconoscimento non sia mai intervenuto; tale risultato può derivare soltanto dalla decisione favorevole nel merito e dalla conseguente riedizione del potere amministrativo.
  • Nel giudizio cautelare d'appello, le esigenze di tutela possono essere soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere la sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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