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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02950/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che la prescrizione non poteva essere utilmente dedotta in sede di rinvio quando l'annullamento precedente aveva riguardato solo la determinazione della pena accessoria e non aveva inciso sull'accertamento della responsabilità. Ai ricorrenti sono state inoltre imposte le spese processuali e il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che, dopo un precedente annullamento con rinvio limitato dalla Corte di cassazione, aveva confermato la loro responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e rideterminato solo la durata delle pene accessorie. Con l'unico motivo di ricorso hanno dedotto violazione di legge in relazione alla disciplina della prescrizione, sostenendo che il reato dovesse ritenersi estinto. La Corte ha rilevato che la censura era non deducibile e manifestamente infondata, perché il giudizio di rinvio era stato circoscritto alle sole pene accessorie e la parte della sentenza relativa all'affermazione della responsabilità era ormai coperta da cosa giudicata, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per la disciplina delle pene accessorie

  • art. 627 c.p.p.

    nel giudizio di rinvio, se l'annullamento riguarda soltanto la determinazione della pena, la statuizione sulla responsabilità non travolta dall'annullamento passa in cosa giudicata e non può essere rimessa in discussione, neppure mediante eccezione di prescrizione

Massime di principio

  • Quando l'annullamento con rinvio è limitato alla sola pena o alle pene accessorie, la responsabilità penale già definitivamente accertata resta coperta da giudicato e non può essere nuovamente contestata nel giudizio di rinvio.
  • L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata se viene dedotta per rimettere in discussione un capo della decisione ormai definitivo per effetto della delimitazione del rinvio.
  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è vincolato dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza rescindente; ogni questione eccedente tale perimetro è non deducibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penaleEsecuzione penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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