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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16861/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, senza affrontare il merito dell'ordinanza di sorveglianza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato presentato personalmente dal condannato, mediante memoria a sua firma inoltrata tramite l'Ufficio matricola della casa circondariale in cui era ristretto, contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 20 novembre 2024. La Corte non esamina il merito della decisione impugnata, perché rileva d'ufficio un vizio formale del mezzo di impugnazione: per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto personalmente, viene dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Dopo la riforma richiamata, l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto dal difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti, senza necessità di discussione nel merito.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicata come la riforma che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, per provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso può essere dichiarata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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