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Parere

Parere n. 557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Luciano Termine contro l’Università degli studi di Palermo e nei confronti dei signori Domenico Salafia e Felicia Giannetta per l’annullamento: a) del provvedimento prot. n. 19661 del 21 novembre 2024 di pubblicazione graduatoria della Commissione dei corsi di studio 2041 - Medicina e chirurgia - ciclo unico - classe L.M. - 41 canale Hypatia- Caltanisetta; b) dell’atto n. 201199 del 27 novembre 2024 di pubblicazione di errata corrige della graduatoria; c) del verbale n. 1 della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione; d) di ogni altro atto eventualmente connesso, collegato e presupposto a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202500445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria e dell’errata corrige relative al concorso per il cambio di sede e il trasferimento al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, canale Hypatia-Caltanissetta.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente, iscritto al secondo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia presso l’Università Kore di Enna, aveva partecipato al bando dell’Università degli studi di Palermo per il trasferimento al terzo anno, collocandosi quarto in graduatoria a fronte di due posti disponibili. Ha impugnato la graduatoria, l’errata corrige, il verbale della commissione e gli atti connessi, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili e chiedendo anche la sospensione cautelare. Nel corso del procedimento, l’Università ha adottato in autotutela un provvedimento di ammissione del ricorrente al corso di laurea richiesto; il ricorrente ha quindi dichiarato di avere ottenuto il pieno soddisfacimento delle proprie pretese e ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere.

Il parere

La Sezione prende atto che l’Università degli studi di Palermo, in autotutela, ha ammesso il ricorrente al corso di laurea oggetto della controversia e che tale ammissione ha soddisfatto integralmente le sue pretese. Poiché è venuto meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione della graduatoria e degli atti connessi, il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. L’istanza cautelare era già stata respinta con il precedente parere interlocutorio n. 1067/2025.

Osservazioni

Sopravvenuta ammissione al corso di laurea

L’ammissione del ricorrente disposta in autotutela dall’Università degli studi di Palermo ha integralmente soddisfatto le pretese azionate con il ricorso.

Cessazione della materia del contendere

La conferma del soddisfacimento delle pretese da parte del ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione della graduatoria e degli atti presupposti e connessi.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione adotta un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e quest’ultimo conferma tale soddisfacimento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • L’adozione in autotutela di un provvedimento favorevole al ricorrente può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’impugnazione dell’atto originariamente lesivo, quando l’utilità perseguita sia stata integralmente conseguita.

Improcedibilità del ricorso straordinario per ammissione sopravvenuta al corso di laurea

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno studente contro l’Università degli studi di Palermo, con la partecipazione di due candidati controinteressati. La controversia riguardava la graduatoria relativa al concorso per il cambio di sede e il trasferimento al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.

Premesse e richiesta

Il ricorrente, iscritto al secondo anno di Medicina e chirurgia presso l’Università Kore di Enna, aveva presentato domanda per il trasferimento presso l’Università degli studi di Palermo. Nella graduatoria di merito si era collocato al quarto posto, mentre i posti disponibili erano due, risultando quindi inizialmente non ammesso.

Aveva impugnato:

  • il provvedimento di pubblicazione della graduatoria;
  • l’atto successivo di pubblicazione dell’errata corrige;
  • il verbale della commissione incaricata della valutazione delle domande;
  • ogni altro atto connesso, collegato o presupposto.

Il ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.

Svolgimento del procedimento

Il ricorso era stato notificato il 18 marzo 2025 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 23 aprile 2025. Con il parere interlocutorio n. 1067/2025 del 7 ottobre 2025, la Sezione aveva respinto l’istanza cautelare e aveva richiesto al Ministero dell’università e della ricerca la relazione istruttoria.

Nel corso dell’istruttoria, l’Università degli studi di Palermo ha comunicato di avere adottato in autotutela un provvedimento di ammissione del ricorrente al corso di laurea richiesto. È stato inoltre riferito che lo studente risultava iscritto presso l’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia.

Il Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria e le controdeduzioni del ricorrente, il quale ha dichiarato di avere ottenuto il pieno soddisfacimento delle proprie pretese e ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha dato rilievo alla sopravvenuta ammissione del ricorrente, disposta dall’Università in autotutela, e alla conferma fornita dallo stesso interessato. Tale provvedimento ha eliminato la situazione lesiva dedotta con il ricorso e ha realizzato integralmente l’utilità perseguita attraverso l’impugnazione della graduatoria.

Poiché la pretesa sostanziale è stata completamente soddisfatta, è venuto meno l’interesse alla decisione sui motivi di ricorso e sugli atti impugnati. La Sezione ha pertanto ritenuto cessata la materia del contendere.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile. L’esito non costituisce una valutazione nel merito della legittimità della graduatoria, dell’errata corrige o del verbale della commissione, poiché la sopravvenuta ammissione del ricorrente ha reso non più necessaria la decisione sulle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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