Ordinanza n. 984/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del Decreto Dirigenziale -OMISSIS- del 18 marzo 2020, comunicato, a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.5.2020, con p.e.c. del 20.5.2020; - della nota -OMISSIS- di comunicazione del Decreto Dirigenziale, notificata il 29 aprile 2020, con la quale è stata decurtata al ricorrente l’anzianità relativa per un periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita, per gravi e documentati motivi familiari, con il declassamento dal 9° al 37° posto della graduatoria del ruolo di appartenenza; - ove occorra, del Compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. -OMISSIS- del 12.2.2015, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. -OMISSIS- del 15.10.2014, delle disposizioni applicative emanate dal Comando Generale dell’Arma con il “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi” n. C-14, nella parte in cui escludono il periodo di congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 dal calcolo della anzianità di servizio utile alla progressione di carriera; - di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale e relativa comunicazione con cui è stata decurtata l’anzianità di servizio per sette mesi di licenza straordinaria non retribuita, con conseguente declassamento nella graduatoria del ruolo di appartenenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale del 18 marzo 2020, la nota di comunicazione del provvedimento e, ove occorrente, gli atti amministrativi generali e le disposizioni applicative che escludono dal computo dell’anzianità utile alla progressione di carriera il periodo di congedo straordinario previsto dall’art. 42, quinto comma, del d.lgs. n. 151/2001. La decurtazione di sette mesi di anzianità avrebbe determinato il passaggio dal nono al trentasettesimo posto nella graduatoria del ruolo di appartenenza. A seguito della declinatoria di competenza territoriale pronunciata dal TAR Lazio, Roma, il giudizio è stato riassunto davanti al TAR Sicilia. Il ricorrente ha notificato l’atto di riassunzione ad almeno uno dei controinteressati, ma il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione in ruolo potrebbe peggiorare in caso di accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della decurtazione dell’anzianità né l’applicabilità dell’art. 42, quinto comma, del d.lgs. n. 151/2001. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, individuati nei militari la cui posizione nella graduatoria di ruolo verrebbe modificata in peius. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente ordinanza, del ricorso introduttivo e del ricorso per riassunzione. Il ricorrente dovrà eseguire tali incombenti entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione entro i successivi trenta giorni, a pena di decadenza. Il Ministero dovrà provvedere tempestivamente alla pubblicazione, su richiesta del ricorrente. È stata fissata per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 21 luglio 2026.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla notificazione dell’atto di riassunzione a uno dei controinteressati dopo la declinatoria di competenza.
Costituisce, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., la base normativa per autorizzare la notifica per pubblici proclami in ragione dell’elevato numero dei soggetti interessati.
Richiamato quale fondamento dell’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 42, quinto comma, d.lgs. n. 151/2001
Norma sostanziale richiamata negli atti impugnati e nella controversia, relativa al congedo straordinario per assistenza familiare; la sua interpretazione non è stata ancora esaminata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto per la diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando l’accoglimento di un ricorso potrebbe modificare in peius la posizione in graduatoria o nel ruolo di una pluralità di soggetti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
- L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve essere eseguita entro il termine perentorio fissato dal giudice; la prova dell’avvenuta notificazione o pubblicazione deve essere depositata nel successivo termine stabilito, a pena di decadenza.
- L’amministrazione destinataria della pubblicazione sul proprio sito web deve provvedervi tempestivamente su richiesta della parte onerata della notificazione.
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