Sentenza n. 15360/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 304 del 28/05/2021, pubblicata sul B.U.R.L. del 10/06/2021, recante disposizioni in materia di remunerazione alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020, nella parte in cui omette di ristorare la flessione della produzione del Pronto soccorso in ragione dell'insorgenza della pandemia da Covid-19 e ove interpretata nel senso di escludere il finanziamento dei relativi oneri; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 28 maggio 2021, nella parte relativa alla remunerazione delle strutture private accreditate che ometteva di ristorare la flessione della produzione del Pronto soccorso connessa alla pandemia da Covid-19 e, secondo la ricorrente, escludeva il finanziamento dei relativi oneri
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha chiesto l'annullamento della deliberazione regionale che disciplinava la remunerazione delle strutture destinatarie di un budget 2020, contestandola nella parte in cui non prevedeva ristori per la flessione della produzione del Pronto soccorso dovuta alla pandemia da Covid-19 e ove interpretata nel senso di escludere il finanziamento dei relativi oneri. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, non specificati nel testo. La ricorrente ha successivamente depositato e notificato alle altre parti dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in ragione della rinuncia al ricorso, depositata e debitamente notificata alle altre parti ai sensi dell'art. 84 c.p.a., in coerenza con il principio dispositivo del processo amministrativo. Non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità. Ha compensato integralmente le spese di lite per eccezionali ragioni, considerate la definizione in rito della controversia e la natura dei contrapposti interessi.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che il presente giudizio si sia estinto ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in seguito alla dichiarazione di rinuncia al ricorso della parte ricorrente, tenuto anche conto del principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio secondo la disposizione richiamata, in applicazione del principio dispositivo.
art. 84 c.p.a.
Tale dichiarazione di rinuncia, infatti, non solo è stata depositata in atti, ma è anche stata debitamente notificata alle altre parti del giudizio in ossequio a quanto sancito dall’articolo 84 c.p.a.;
La rinuncia è stata ritenuta idonea ai fini dell'estinzione poiché depositata e notificata alle altre parti secondo quanto previsto dall'art. 84 c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando depositata e notificata alle altre parti secondo le forme previste dall'art. 84 c.p.a., comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in coerenza con il principio dispositivo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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