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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22696/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un soggetto danneggiato in un sinistro stradale aveva agito davanti al giudice di pace chiedendo l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo e la condanna, solidale, del conducente e della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni materiali. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato i convenuti. In appello, la compagnia assicuratrice aveva dedotto, tra l'altro, la nullità degli atti di primo grado per tardiva iscrizione a ruolo: la citazione indicava come prima udienza il 15 novembre, ma l'iscrizione era avvenuta il 17 novembre. Il danneggiato si era difeso sostenendo che la data indicata cadeva di sabato e che, per effetto delle norme sul computo dei termini, la scadenza era prorogata al primo giorno non festivo. Il Tribunale aveva ritenuto invece tardiva l'iscrizione, dichiarando la nullità del processo e della sentenza di primo grado per mancata rituale instaurazione del contraddittorio. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione degli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c., sostenendo che il Tribunale non aveva considerato che la data della prima udienza cadeva di sabato e che quindi la costituzione/iscrizione doveva ritenersi tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la proroga al primo giorno non festivo dei termini che scadono di sabato o in giorno festivo si applica ai termini processuali in generale; inoltre, nel rito davanti al giudice di pace, se l'udienza non viene tenuta nel giorno indicato in citazione, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata e la costituzione dell'attore può avvenire fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 155 c.p.c.

    la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo si applica a tutti i termini processuali, anche perentori, compreso il termine breve per il ricorso per cassazione; opera anche quando la scadenza cade di sabato.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel contesto della disciplina dell'iscrizione a ruolo e della costituzione nel giudizio dinanzi al giudice di pace.

  • art. 319 c.p.c.

    interpretato nel senso che, davanti al giudice di pace, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione se l'udienza non sia stata tenuta in quel giorno.

  • art. 57 disp. att. c.p.c.

    concorre, insieme all'art. 319 c.p.c., a escludere un divieto di costituzione dell'attore direttamente in udienza o oltre la data indicata, in assenza di specifiche norme di sbarramento.

  • art. 102 c.p.c.

    menzionato dal Tribunale per qualificare UnipolSai come litisconsorte necessario, ma tale rilievo non è posto a base della decisione di cassazione.

  • art. 116, 2° co., c.p.c.

    richiamato nella motivazione del Tribunale in relazione alla mancata contestazione dei fatti, senza assumere ruolo decisivo nella decisione di legittimità.

  • artt. 171 e 307 c.p.c.

    indicati nel dispositivo del giudice di appello come provvedimenti conseguenti alla dichiarata nullità del processo di primo grado.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    richiamati dal Tribunale quale base per la rimessione della causa al primo giudice a seguito della declaratoria di nullità.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • La disciplina del computo dei termini processuali che proroga la scadenza cadente di sabato o in giorno festivo al primo giorno non festivo ha portata generale e si applica anche ai termini perentori previsti dal codice di rito.
  • Nel processo davanti al giudice di pace, se la prima udienza indicata in citazione non viene effettivamente tenuta in quel giorno, l'iscrizione a ruolo non è invalida per il solo fatto di essere avvenuta dopo la data indicata, purché la costituzione avvenga entro l'udienza effettiva.
  • In assenza di una previsione espressa di sbarramento, non può ricavarsi dal sistema del rito davanti al giudice di pace un divieto di costituzione dell'attore direttamente in udienza; la tardività va quindi valutata alla luce dell'udienza effettivamente celebrata e delle regole sul computo dei termini.
  • La declaratoria di nullità del processo per asserita tardiva iscrizione a ruolo non può reggere quando risulti applicabile la proroga del termine cadente di sabato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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