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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20472/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, che a sua volta aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per atti persecutori. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della decisione di condanna per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., contestando in sostanza l'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa come base della responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui le regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi con motivazione adeguata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto, con valutazione più rigorosa rispetto a quella richiesta per i testimoni ordinari.

Norme richiamate

  • art. 612-bis c.p.

    Individua il reato contestato, atti persecutori, oggetto della conferma di responsabilità nei gradi di merito.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le regole probatorie ivi previste non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, se adeguatamente vagliate quanto a credibilità e attendibilità, fondare da sole l'affermazione di responsabilità penale.

  • art. 616 c.p.p.

    È il presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio penale, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, anche se la persona offesa si sia costituita parte civile, purché il giudice verifichi con motivazione adeguata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Le regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; la loro valutazione richiede tuttavia un controllo più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato alla testimonianza comune.
  • È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che censuri la condanna fondata sulle dichiarazioni della persona offesa senza confrontarsi con una motivazione di merito logicamente coerente e adeguata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAtti persecutoriImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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