Cassazione Penale, Sentenza n. 24470/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per ricettazione, falso e truffa: il ricorrente ha eccepito la prescrizione del reato di ricettazione, deducendo che la data di acquisizione del bene non è provata e che, applicando il principio del "favor rei", il momento consumativo dovrebbe collocarsi in prossimità del reato presupposto (furto del 2010); inoltre ha rilevato la non punibilità della falsificazione/uso di assegno circolare alla luce delle modifiche legislative intervenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la condanna per falso relativo all'assegno circolare ritenendo che, dopo il d.lgs. 15/01/2016 n.7 e la nuova formulazione dell'art. 491 c.p., la falsificazione e l'uso di assegni circolari (non trasferibili) non costituiscono più reato penale ma rilevano come illecito civile; ne ha quindi eliminato la pena in continuazione. Ha inoltre annullato con rinvio la condanna per ricettazione e rimesso ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro il nuovo esame, dovendosi verificare la data di commissione del reato di ricettazione e la eventuale prescrizione alla luce del principio del "favor rei"; è rimasta definitiva, non essendo devoluta, la condanna per truffa (capo B).
Norme richiamate
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (riforma falsità in scrittura privata) e art. 491 c.p.
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7
La riforma ha ristretto la nozione di falsità in scrittura privata; la falsificazione e l'uso di assegni circolari (non trasferibili) non rientrano più nelle fattispecie penalmente sanzionate dall'art. 491 c.p., configurando un illecito civile e non penale
art. 485 c.p. (ormai abrogato/ridefinito dalla riforma)
La precedente fattispecie di falso in assegno circolare prevista dall'art. 485 c.p. è venuta meno con la riforma, con conseguente depenalizzazione di tali condotte
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021 (Ceglia)
Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307
Principio applicato: in assenza di prova certa della data di acquisizione del bene, per il calcolo della prescrizione del reato di ricettazione il momento consumativo deve essere individuato, per il "favor rei", in prossimità della data del reato presupposto
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 (Bevilacqua) e altri precedenti
Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019, Bevilacqua, Rv. 276113
Conferma il principio che la falsificazione e l'uso di assegni circolari non rientrano più nelle falsità penalmente sanzionate dopo la riforma; richiamata per motivare l'annullamento senza rinvio del capo relativo al falso
Massime di principio
- Se la data di acquisizione del bene oggetto di ricettazione non è provata, il termine di prescrizione va calcolato applicando il principio del "favor rei", collocando la consumazione in prossimità del reato presupposto; può quindi determinarsi la prescrizione del reato di ricettazione quando il reato presupposto sia datato molti anni prima.
- Dopo il d.lgs. 15/01/2016 n.7 e la nuova formulazione dell'art. 491 c.p., la falsificazione o l'uso di assegni circolari (strumenti non trasferibili) non costituiscono più reato penale ma rilevano come illecito civile; le condanne penali basate su tale fatto devono essere annullate e la pena eliminata.
- L'eccezione di prescrizione sollevata nelle conclusioni scritte in sede di appello deve essere valutata e motivatamente affrontata dalla corte d'appello; l'omessa considerazione costituisce vizio di motivazione correggibile in sede di cassazione.
- La cassazione può annullare senza rinvio quando il fatto non è previsto dalla legge come reato; invece rinviare quando è necessario un nuovo accertamento di fatto (es. data di commissione) rilevante ai fini della prescrizione o della determinazione della pena.
- Le statuizioni non espressamente devolute alla cassazione restano operative: vanno evitate rivalutazioni su punti non impugnati o non trasferiti al giudice di legittimità.
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