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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15422/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza per due ragioni principali: (1) contrasto e contraddittorietà della motivazione circa la consegna alla Polverini di una carta prepagata e l'attribuzione alle sue spese personali delle transazioni effettuate con quella carta (si deduceva incompatibilità tra dichiarazioni testimoniali favorevoli alla ricorrente e la documentazione bancaria); (2) apparente insufficienza e mera apparenza della motivazione in ordine al riconoscimento e alla quantificazione del risarcimento in favore della UGL, sostendo che non fosse possibile distinguere le spese personali da quelle sindacali e che la liquidazione equitativa fosse insoddisfacente e non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui chiedeva una rinnovata valutazione del materiale probatorio, poiché la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto inattendibile parte delle dichiarazioni testimoniali e avevano invece valorizzato le transazioni riferibili alla ricorrente e non riconducibili all'attività sindacale, non presenta vizi logico-giuridici. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che la ricostruzione dei fatti giustificava la conferma delle statuizioni civili in favore di UGL: il Tribunale aveva documentato spese superiori a 20.000 euro nell'arco di un anno e due mesi, e aveva ritenuto congrua la liquidazione equitativa (indicata in primo grado) nei termini spiegati in motivazione, considerando anche danno di immagine e rilevanza pubblica. La cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in favore di UGL, di euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Si segnala inoltre che la Corte di appello aveva comunque dichiarato il reato estinto per prescrizione e aveva revocato la condanna penale, ma aveva confermato le statuizioni civili in favore di UGL.

Norme richiamate

  • art. 81, 110, 646 cod. pen.

    citati come riferimento alla fattispecie penale contestata: la pluralità di norme indica la configurazione di una responsabilità per fatti commessi tramite utilizzo della carta prepagata (art. 646 c.p. attiene a indebita utilizzazione di beni o appropriazione); nel testo la richiamata normativa è il quadro normativo del capo di imputazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale utilizzata per riassumere i motivi di impugnazione nella forma consentita; la Corte annota che i due motivi sono stati riassunti nei termini di tale disposizione.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    consentita la trattazione scritta del procedimento di impugnazione, come avvenuto nel caso di specie, in luogo dell'udienza pubblica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    articolo interpretato come fondamento per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i motivi che richiedono una rinnovata ponderazione delle prove sono inammissibili quando la motivazione di merito è logicamente congrua e non viziata.
  • La credibilità delle dichiarazioni testimoniali e l'attribuzione di operazioni bancarie sono valutazioni tipiche del giudice di merito; decisioni motivate su questi punti sono difficilmente rimovibili in cassazione.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non esclude la responsabilità civile: l'azione civile può trovare fondamento nella medesima ricostruzione dei fatti anche se il reato penale si estingue per prescrizione.
  • Quando non è possibile determinare con precisione l'ammontare dannoso, la liquidazione in via equitativa è ammissibile se adeguatamente motivata e proporzionata agli elementi probatori (es. totale delle transazioni documentate, rilevanza pubblica e danno d'immagine).
  • Una serie di operazioni finanziarie ricorrenti e prive di connessione con l'attività istituzionale può essere idonea a fondare responsabilità civile e a giustificare una somma risarcitoria anche in assenza di prova di ciascuna singola spesa riconducibile all'ente.
  • In caso di soccombenza in Cassazione, la parte che perde può essere condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza della parte civile; pertanto valutare attentamente la consistenza e i rischi del ricorso.

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