Cassazione Penale, Ordinanza n. 30819/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in giudizio abbreviato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo un solo motivo: violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza contestava la valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio e la mancata concessione del beneficio, sostenendo l'erroneità della motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione del trattamento punitivo e dei presupposti delle attenuanti generiche, profilo non consentito in sede di legittimità quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Ha quindi confermato la condanna e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
artt. 25, 282, 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973
Norme poste a base della condanna per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; nel testo non viene svolta un'analisi autonoma del loro contenuto, ma solo il richiamo alla base legale della contestazione.
Richiamato implicitamente solo per le conseguenze economiche dell'inammissibilità; dal testo emerge la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del giudizio di merito sul diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua, sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su precedenti penali numerosi e significativi, sulla gravità concreta del fatto e sulle modalità della condotta, purché il giudice dia conto in modo non apparente delle ragioni della decisione.
- Le ammissioni dell'imputato possono essere ritenute di scarso rilievo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche quando siano limitate a fatti oggettivi già direttamente accertati dalla polizia giudiziaria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per doglianze di merito mascherate da violazione di legge, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
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