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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03729/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a due anni di reclusione per esercizio abusivo di organizzazione di scommesse e concorsi pronostici riservati allo Stato o a concessionario. La difesa ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione fattuale e valutativa della condotta. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito, la cui motivazione è risultata congrua e logicamente coerente: l'intervento della Guardia di finanza nel centro scommesse, la visualizzazione di giocate su sito estero non autorizzato, il sequestro di ricevute e appunti con nomi e somme di denaro, e il complesso degli indizi erano idonei a sostenere la conclusione che l'imputato svolgesse intermediazione illecita di scommesse in forma commerciale per conto terzi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la valutazione sul trattamento sanzionatorio è anch'essa insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione esente da vizi, e che la Corte d'appello aveva adeguatamente escluso la sospensione condizionale in ragione del precedente specifico dell'imputato e del conseguente giudizio negativo sulla prognosi di non reiterazione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, L. 401/1989

    punisce l'esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse e concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario; la Corte lo richiama come base della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • La motivazione della sentenza di merito può fondare l'affermazione di responsabilità anche su un quadro indiziario complesso, purché gli indizi, letti unitariamente, rendano plausibile la conclusione sulla condotta contestata.
  • La qualificazione di un'attività come intermediazione illecita di scommesse può essere desunta da elementi concreti quali l'operatività in un centro scommesse, la presenza di giocate su siti non autorizzati e la disponibilità di documentazione con nomi e somme di denaro riferibili a puntate o contabilità occulta.
  • Le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o meno della sospensione condizionale della pena, sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non manifestamente illogica; il precedente specifico dell'imputato può legittimare una prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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