Cassazione Penale, Sentenza n. 29583/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del G.I.P. sollevando quattro censure: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 co. 3 legge n. 401/1989 e art. 178 lett. c) c.p.p. per eccessiva compressione del termine per difendersi e mancanza di indicazione dell'orario di notifica del DASPO e del deposito dell'ordinanza; 2) violazione del diritto di difesa perché il G.I.P. non ha tenuto conto della memoria difensiva tempestivamente trasmessa via PEC (il provvedimento dichiara erroneamente che non è stata depositata memoria); 3) vizio di motivazione sulla pericolosità: l'ordinanza riporta riferimenti a un diverso soggetto, denominato "Monti", e date non coincidenti con i fatti contestati, mentre il ricorrente si è sempre dichiarato estraneo; 4) omessa motivazione circa la durata dell'obbligo di presentazione, con recepimento acritico del provvedimento questorile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi (con efficacia assorbente sui restanti) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del G.I.P. limitatamente all'obbligo di presentazione. Ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 11/03/2024 solo nella parte relativa all'obbligo di comparizione. La corte ha rilevato che la convalida era stata depositata prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del DASPO (notifica 11/03/2024 ore 16:10; deposito ordinanza 13/03/2024 ore 15:21) e che, nonostante la memoria difensiva fosse stata inviata via PEC il 13/03/2024 ore 15:27:28 (prima del decorso delle 48 ore), tale memoria non è stata considerata; ne è conseguita la nullità per violazione del diritto di difesa e l'annullamento parziale con remissione dell'efficacia del DASPO relativamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6 co. 3
Stabilisce il termine e le garanzie procedurali connesse ai provvedimenti amministrativi di divieto; la Corte interpreta che il destinatario ha diritto a 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie prima della convalida giudiziale
codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Riferimento procedurale richiamato dal ricorrente in tema di termini e diritti di difesa; la Corte valuta la corretta applicazione dei termini ai fini della convalida
Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223)
Principio secondo cui la convalida non può intervenire prima del decorso delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, pena la nullità per lesione del diritto di difesa
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016
Richiamato solo per specificare che la motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi del decreto
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un DASPO/obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima del decorso di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo: il mancato rispetto di questo termine è causa di nullità per violazione del diritto di difesa.
- La memoria difensiva trasmessa entro il termine di 48 ore (anche via PEC) deve essere presa in considerazione dal G.I.P.; il mancato esame della stessa integra violazione del diritto di difesa e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- È essenziale che gli atti processuali contengano indicazioni precise sugli orari di notifica e di deposito; la mancanza di tali indicazioni può rendere incerto il computo dei termini e favorire la nullità del provvedimento.
- Errori di identificazione del soggetto (es. riferimento a un diverso nominativo come "Monti") e incongruenze temporali nella motivazione indeboliscono la valutazione sulla pericolosità e possono costituire vizio di motivazione rilevante ai fini dell'annullamento.
- La durata e la misura delle misure limitative (es. obbligo di presentazione per anni) devono essere adeguatamente motivate dal G.I.P.; il semplice recepimento acritico del provvedimento amministrativo può essere censurato.
- In caso di violazione procedurale sui termini o sul diritto di difesa la Cassazione può annullare senza rinvio l'atto limitatamente alla parte viziata quando la nullità è manifesta e l'irregolarità compromette l'esito dell'atto stesso.
- Per il difensore: conservare e produrre evidenze di notifica e delle trasmissioni PEC con timestamp, e sollevare tempestivamente l'eccezione di decorso del termine delle 48 ore se la convalida è stata adottata troppo presto.
- Per l'amministrazione/autorità giudicante: verificare scrupolosamente i tempi di notifica e il ricevimento di memorie PEC prima di depositare e notificare provvedimenti di convalida, nonché fornire motivazioni chiare e riferite al corretto soggetto e alle date dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →