Cassazione Penale, Sentenza n. 37100/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta del pubblico ministero, aveva revocato l'ordinanza del 13/09/2024 con cui lo stesso Tribunale aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili della Corte d'appello di Catanzaro (22/01/2015 e 06/04/2023) e aveva rideterminato la pena complessiva. La revoca è stata motivata dal fatto che la sentenza del 22/01/2015 non costituiva più titolo esecutivo, essendo stata già oggetto di riconoscimento della continuazione (provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro del 30/01/2019 tra la sentenza del 22/01/2015 e altra sentenza del 10/10/2012). Avverso la revoca Giampà ha proposto ricorso in Cassazione deducendo: (i) l'abnormità del rimedio della revoca non previsto contro un'ordinanza irrevocabile; (ii) l'assenza di elementi di novità; (iii) violazione del principio della domanda per mancata rideterminazione della pena richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, decidendo che il primo motivo (il carattere abnorme della revoca) è assorbente. Ha affermato che le ordinanze del giudice dell'esecuzione, emanate dopo udienza camerale in contraddittorio e soggette a impugnazione, possono diventare irrevocabili come le sentenze, perciò il giudice che le ha emesse non può revocarle o modificarle. Sulla base di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 18/06/2025 che aveva revocato l'ordinanza del 13/09/2024.
Norme richiamate
norma che disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati; è la base normativa per la precedente ordinanza che aveva accertato la continuazione e rideterminato la pena
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che le ordinanze del giudice dell'esecuzione pronunciate dopo udienza camerale sono impugnabili per cassazione e possono quindi divenire definitive/irrevocabili se non tempestivamente impugnate
Massime di principio
- Un'ordinanza del giudice dell'esecuzione pronunciata in udienza camerale e non impugnata tempestivamente può acquisire carattere di definitività e, come tale, non può essere revocata o modificata dallo stesso giudice che l'ha emessa.
- Se si ritiene che un'ordinanza del giudice dell'esecuzione sia errata, il rimedio corretto è l'impugnazione nei termini (ad esempio ricorso per cassazione ove previsto); non è praticabile una revoca ex post da parte del medesimo giudice quando l'atto sia già divenuto irrevocabile.
- La contestazione della revoca da parte dell'interessato può trovare accoglimento se si dimostra che il provvedimento ha disconosciuto un vincolo di continuazione definitivamente accertato: in tali casi la Cassazione può annullare l'atto senza rinvio.
- In presenza di questioni relative alla titolarità del titolo esecutivo o a sopravvenienze giuridiche rilevanti, è opportuno sollevare tempestivamente la questione mediante i mezzi di impugnazione ordinari; affidarsi a una successiva richiesta di revoca da parte della pubblica accusa non elimina il requisito della tempestività dell'impugnazione da parte delle parti private.
- Qualora più profili siano dedotti in ricorso, il giudice di legittimità può decidere sul motivo ritenuto decisivo (motivo assorbente) e non entrare nel merito degli altri profili richiesti.
Testo integrale
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