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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7834/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava: 1) l'inefficacia del decreto impositivo della misura di prevenzione perché depositato in cancelleria oltre il termine di 15 giorni dalla conclusione dell'udienza; 2) la manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello circa la sussistenza e l'attualità della pericolosità sociale e la congruità della misura (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha affermato che il D.L.vo 159/2011 non prevede l'inefficacia del decreto per il deposito oltre 15 giorni, ma il deposito tardivo incide sul decorso del termine per proporre impugnazione (termine decorrente dalla notifica e non dal deposito). Sul secondo motivo ha ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è sindacabile in Cassazione la "illelogicità manifesta" della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente; nel caso la motivazione era ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L.vo 159/2011

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 7; art. 10, comma 3

    La normativa sulle misure di prevenzione non prevede l'automatica inefficacia del decreto per il deposito oltre 15 giorni; il deposito tardivo fa decorrere il termine per impugnare dalla notifica. L'art.10 co.3 richiama l'obbligo motivazionale del provvedimento.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Stabilisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, limitando il sindacato di merito in sede di legittimità.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3 ter, secondo comma

    Rimanda ai limiti di impugnabilità previsti dalla normativa storica sulle misure di prevenzione, confermando la limitazione del controllo di legittimità.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte sottolinea che l'accertamento della "illogicità manifesta" della motivazione (viziosa ai sensi dell'art.606) non è strumento propriamente utilizzabile nel procedimento di prevenzione in Cassazione; è invece sindacabile la mancanza o l'apparenza della motivazione come violazione di legge.

Massime di principio

  • Il deposito tardivo in cancelleria di un decreto di misura di prevenzione non ne determina automaticamente l'inefficacia; tuttavia il termine per proporre impugnazione decorre dalla notifica e non dal deposito.
  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per Cassazione è ammesso prevalentemente per violazione di legge: la Corte di legittimità non riesamina i fatti o la valutazione prognostica della pericolosità sociale se non in presenza di specifiche violazioni normative o di motivazione assente o meramente apparente.
  • Per contestare la motivazione di un provvedimento di prevenzione in sede di legittimità occorre qualificare il vizio come violazione dell'obbligo di motivare (motivazione inesistente o meramente apparente), non come semplice illogicità manifesta.
  • Chi impugna deve curare la corretta notifica e i termini di impugnazione: la mancata tempestività del deposito può posticipare i termini e compromettere i rimedi processuali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende commisurate al grado di colpa.

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