Cassazione Penale, Ordinanza n. 14063/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per i reati di detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizioni. Nel testo dell'ordinanza si dà atto che i primi due motivi di ricorso censuravano, in modo ritenuto assertivo, reiterativo e meramente fattuale, la ricostruzione degli elementi costitutivi dei due delitti; il terzo motivo mirava invece a ricondurre la detenzione illegale dell'arma da sparo a una fattispecie meramente contravvenzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non scrutinabili in sede di legittimità perché sostanzialmente di merito, e il terzo manifestamente infondato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi due motivi si risolvevano in censure assertive, reiterative e di puro fatto, non deducibili nel giudizio di legittimità, mentre il terzo era manifestamente infondato perché pretendeva di degradare a semplice contravvenzione una detenzione illegale di arma da sparo che la sentenza impugnata aveva qualificato in termini di reato più grave. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo come titolo del reato di ricettazione confermato nei gradi di merito; la Corte non affronta una questione interpretativa autonoma sulla norma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di fatto.
Norma evocata implicitamente dal ricorrente nel tentativo di ricondurre la detenzione illegale dell'arma a una fattispecie contravvenzionale; la Corte considera tale prospettazione manifestamente infondata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in contestazioni assertive degli elementi costitutivi del reato, quando la sentenza impugnata abbia già congruamente motivato sul punto.
- La qualificazione giuridica della detenzione illegale di un'arma da sparo non può essere arbitrariamente degradata a mera contravvenzione se la fattispecie concreta integra il diverso e più grave illecito contestato e accertato nei gradi di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza o perché deduce questioni di merito, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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