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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36503/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi tra le stesse parti relativi al rapporto di locazione di un rifugio comunale. In un primo giudizio la società conduttrice aveva chiesto l'esatto adempimento delle obbligazioni del locatore e il risarcimento dei danni per consentire la piena fruizione del bene; in un secondo giudizio, promosso dal locatore davanti al medesimo Tribunale, era stata chiesta la convalida di sfratto per morosità, con domanda riconvenzionale della conduttrice diretta ad accertare l'insussistenza della morosità per intervenuta compensazione tra canoni e crediti derivanti da interventi sul bene. Il Tribunale aveva convertito il rito nel procedimento di sfratto, senza riunire le cause, e poi, nel primo giudizio, aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la decisione sulla morosità e sulla compensazione rispetto alla verifica dei danni lamentati dalla conduttrice. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza deducendo violazione degli artt. 273, 274 e 295 c.p.c., sostenendo che non vi fosse pregiudizialità tecnica tra le cause, che i due giudizi avessero petita diversi e che, essendo pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, l'eventuale esigenza di coordinamento avrebbe dovuto essere soddisfatta con la riunione e non con la sospensione necessaria.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento necessario di competenza, ha escluso la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione ex art. 295 c.p.c. tra la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda di esatto adempimento con risarcimento danni, e ha ordinato la prosecuzione del giudizio sospeso innanzi al Tribunale di Lagonegro. Ha inoltre posto le spese del giudizio di regolamento a carico dell'ente comunale soccombente, liquidandole in misura predeterminata; nel testo fornito compare un refuso nella parte dispositiva finale sui nominativi delle parti, ma la decisione sostanziale è chiaramente favorevole alla società ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.

    La sospensione necessaria è eccezionale e presuppone una pregiudizialità tecnica in senso logico-giuridico tra i due giudizi; non può essere disposta quando manca tale rapporto, specie se le controversie pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario.

  • art. 273 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 274 e 295 c.p.c. per sostenere l'illegittimità della sospensione e la necessità di coordinare i giudizi secondo le regole sulla connessione.

  • art. 274 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, in presenza di giudizi connessi pendenti davanti al medesimo ufficio, deve valutarsi la riunione dei procedimenti anziché la sospensione.

  • art. 658 c.p.c.

    giudizio ... già instaurato dal Comune ... ex art. 658 cod. proc. civ.

    È menzionato come base procedurale del giudizio di convalida di sfratto per morosità instaurato dal locatore.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra cause, non essendo sufficiente una mera connessione logica o la possibile incidenza di una decisione sull'altra.
  • Quando due giudizi pregiudicante e pregiudicato pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario, il coordinamento deve essere ricercato prioritariamente attraverso la riunione dei processi, non mediante la sospensione del giudizio pregiudicato.
  • Non sussiste pregiudizialità tale da imporre la sospensione tra una causa di risoluzione per inadempimento e una causa di esatto adempimento con risarcimento del danno, poiché l'eventuale accoglimento della prima travolge gli effetti della seconda senza generare un contrasto di giudicati.
  • In materia di locazione, la controversia sulla risoluzione del contratto e quella sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali possono coesistere senza necessità di sospensione, se l'esito dell'una non determina un vero vincolo pregiudiziale sull'accertamento dell'altra.

Come è indicizzato

MaterieSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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