Cassazione Penale, Sentenza n. 1804/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere, censurando vizi di motivazione per illogicità e mera apparenza in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di inquinamento della prova e pericolo di reiterazione di analoghe condotte) e alla presunta inadeguatezza della misura carceraria rispetto ad alternative meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico). Si sosteneva altresì che la motivazione non avrebbe adeguatamente valutato la concretezza, l'attualità delle esigenze cautelari e l'incensuratezza della ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame che aveva confermato la qualificazione del fatto con l'aggravante del "metodo mafioso" e, in conseguenza, l'operatività delle presunzioni previste dall'art. 275 cod. proc. pen. (presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione di adeguatezza della misura carceraria). La Corte ha giudicato congrua la valutazione circa il ruolo della ricorrente (mandante e principale interessata), le modalità reiterate e insistenti delle minacce, l'evocazione concreta del sodalizio mafioso e la persistenza dell'interesse patrimoniale, ritenendo che tali elementi non fossero stati efficacemente smentiti dalla difesa (incensuratezza, distanza di residenza, proposta di domicilio elettronico). Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre è stata disposta la comunicazione della sentenza al direttore della casa circondariale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e
Individua il vizio di motivazione quale motivo di ricorso per cassazione: il ricorso era fondato su censura di illogicità o mera apparenza della motivazione
art. 292, comma 2, lett. c e c‑bis, cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c e c‑bis
Norme in tema di motivazione; richiamate per censurare motivazione ritenuta insufficiente/illusoria
art. 274, comma 1, lett. a e c, cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. a e c
Indica le esigenze cautelari: rischio di inquinamento della prova (lett. a) e pericolo di reiterazione (lett. c), su cui il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze
art. 275, comma 3 e 3‑bis, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3 e 3‑bis
Stabilisce la presunzione di adeguatezza della misura carceraria quando il fatto è commesso con modalità che integrano l'aggravante "metodo mafioso"; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicato per la condanna alle spese
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att.
Prevede la comunicazione del provvedimento alla persona detenuta; la Corte ha ordinato la comunicazione al direttore della casa circondariale
Corte Costituzionale, sentenza n. 57/2013
Decisione citata come temperamento alla presunzione assoluta di adeguatezza, richiamata nella valutazione sulla portata delle presunzioni previste dall'art. 275
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 2, n. 39424/2019; Sez. 2, n. 19245/2017; Sez. U, n. 20769/2016)
sentenze di Sezioni unite e sezioni penali indicate nel testo
Richiami giurisprudenziali usati per precisare i criteri di operatività dell'aggravante "metodo mafioso" e il regime delle presunzioni cautelari
Massime di principio
- Quando l'imputazione include l'aggravante del "metodo mafioso" opera una presunzione a favore della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura carceraria: la difesa deve fornire argomentazioni concrete e specifiche per superare tale presunzione
- La mera incensuratezza dell'indagato, la distanza di residenza o la proposta di misura domiciliare con controllo elettronico non sono di per sé sufficienti a vincere la presunzione di adeguatezza della detenzione quando sussistono elementi concreti di contiguità o evocazione mafiosa e modalità reiterate e insistenti della condotta
- Il giudice non è obbligato a provare positivamente i pericoli cautelari ma deve rispondere in modo convincente alle argomentazioni difensive che ne contestino l'esistenza, specialmente se è rilevante il tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura
- I ricorsi per cassazione relativi a motivazioni di riesame devono essere specifici: la mancata precisione nella censura della motivazione può determinare l'inammissibilità del ricorso e sanzioni pecuniarie
- In presenza di evocazione del metodo mafioso anche se non attestata la concreta esistenza di legami mafiosi, è sufficiente che l'evocazione sia funzionale a creare assoggettamento della vittima per integrare l'aggravante
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