Cassazione Civile, Ordinanza n. 22850/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/rapporto relativo all'imposta di registro dovuta per un atto di compravendita stipulato nel 2007. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente l'appello dei contribuenti, rideterminando il tributo. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità hanno depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente, riferendo di aver raggiunto una conciliazione stragiudiziale con l'Agenzia delle Entrate e che era stato adottato il conseguente provvedimento di sgravio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta dopo la conciliazione stragiudiziale e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha posto le spese a carico della parte ricorrente che le aveva anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia di estinzione per rinuncia non rientra tra quelle di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma, di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione, avendo natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, si applica solo nei casi espressamente previsti; non opera quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, perché tale esito è diverso dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per escluderne l'applicazione al caso di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata, comporta l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità ai fini dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Le norme che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
Come è indicizzato
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