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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31765/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La società correntista e i soci illimitatamente responsabili avevano convenuto in giudizio la banca deducendo l’esistenza di due rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito, nei quali erano stati addebitati interessi anatocistici e ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto non concordate. Chiedevano in primo grado la rideterminazione del dare/avere e la restituzione delle somme indebitamente addebitate. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale, rilevando la mancata produzione di tutti gli estratti conto e la non determinabilità del periodo di ricalcolo; aveva inoltre accolto la domanda riconvenzionale della banca per il saldo residuo di un finanziamento. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, quando è il correntista ad agire, debba produrre tutti gli estratti conto e che la domanda di ripetizione non fosse proponibile se il conto era ancora aperto; aveva altresì ritenuto che la domanda di mero accertamento del saldo fosse stata correttamente respinta perché non erano stati indicati con precisione il termine iniziale e finale del ricalcolo e non era stato dimostrato che i conti fossero chiusi. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., sostenendo: da un lato, che per l’azione di ripetizione il dies a quo del ricalcolo poteva essere fatto decorrere dal primo estratto conto disponibile e che, in mancanza della serie integrale, il saldo poteva essere ricostruito con CTU sui dati documentati; dall’altro, che la domanda di mero accertamento del saldo e di nullità delle clausole era ammissibile anche a conto corrente ancora aperto, senza che fosse necessario provare la chiusura del rapporto, essendo sufficiente l’interesse a far depurare il saldo dalle poste illegittime. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla ripetizione, perché tale domanda era stata ritenuta non riproposta in appello, ma ha accolto la censura relativa all’accertamento negativo: ha ribadito che la domanda di mero accertamento del saldo è ammissibile anche con conto aperto e che è irrilevante, ai fini dell’azione, la chiusura del rapporto; la Corte territoriale aveva quindi errato nel respingere la domanda per la mancata prova della chiusura dei conti e per la ritenuta indeterminatezza del periodo di ricalcolo, pur avendo condiviso il principio sull’interesse ad agire. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti relativi alla domanda di mero accertamento del saldo e della nullità delle poste illegittime annotate, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. È stato invece dichiarato inammissibile il profilo di censura concernente la rideterminazione del saldo in funzione dell’azione di ripetizione, perché tale domanda era stata considerata non riproposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per distinguere l’azione di ripetizione dell’indebito dall’azione di mero accertamento del saldo; per la ripetizione occorre anche lo spostamento patrimoniale, cioè il pagamento/rimesse solutorie.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che l’attore deve provare i fatti costitutivi della domanda proposta, ma distingue tra ripetizione e accertamento negativo.

  • art. 119 TUB

    richiamato nel ragionamento della Corte d’appello come rimedio per ottenere la documentazione bancaria mancante, valorizzato ai fini dell’onere probatorio del correntista.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista presuppone la prova di un pagamento, ossia di una rimessa solutoria o comunque di uno spostamento patrimoniale; perciò essa non è concettualmente configurabile finché il conto è ancora aperto e la banca non abbia esatto il saldo finale.
  • La domanda di mero accertamento del saldo di conto corrente, con espunzione delle poste nulle o illegittime, è invece ammissibile anche quando il rapporto sia ancora in corso, perché il correntista ha un interesse attuale a eliminare addebiti indebiti e a ottenere la corretta ricostruzione del dare/avere.
  • Ai fini dell’azione di accertamento negativo del saldo non è decisiva la prova della chiusura del conto: la mancata dimostrazione che il conto fosse chiuso non consente di rigettare la domanda se l’interesse ad agire sussiste comunque.
  • La distinzione tra azione di ripetizione e azione di accertamento negativo comporta diversi oneri probatori: nella prima occorre provare anche il pagamento dell’indebito, mentre nella seconda è sufficiente allegare e dimostrare il rapporto bancario e le clausole o annotazioni contestate.
  • Quando l’attore correntista agisce per il ricalcolo del rapporto, la mancanza di parte della documentazione può incidere sulla prova, ma non giustifica il rigetto della domanda di accertamento negativo se il periodo di riferimento è comunque desumibile dalle produzioni e dalla domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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