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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29308/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore in usucapione)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio i proprietari di un locale seminterrato chiedendo accertarsi l'usucapione della proprietà del bene. I convenuti avevano resistito e, in via riconvenzionale, avevano domandato il rilascio del locale, la restituzione dei mobili ivi contenuti e il risarcimento dei danni da spossessamento e da altri pretesi illeciti. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, rigettando la domanda principale e anche le riconvenzionali. In Cassazione il ricorrente principale aveva proposto sette motivi; tuttavia il giudizio di legittimità sul ricorso principale e sul ricorso incidentale di uno dei resistenti è stato dichiarato estinto per mancata istanza di decisione. È stato invece esaminato il ricorso incidentale della resistente che aveva coltivato l'istanza, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della Corte d'appello sulle domande riconvenzionali di rilascio del locale, restituzione dei mobili e risarcimento dei danni da spossessamento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, osservando che la Corte territoriale aveva escluso l'usucapione per difetto del possesso utile e per difetto del ventennio, ma aveva comunque accertato che il ricorrente principale aveva avuto accesso al seminterrato e vi aveva compiuto atti di signoria nel periodo 2004-2005; pertanto avrebbe dovuto esaminare nel merito le domande riconvenzionali, non essendo configurabile un rigetto implicito di esse.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità quanto al ricorso principale e al ricorso incidentale di uno dei resistenti per mancata proposizione dell'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., compensando le spese tra tali parti. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'altra resistente, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché esamini nel merito le domande riconvenzionali di rilascio del seminterrato e di risarcimento del danno da spossessamento riferito al periodo 2004-2005. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra il ricorrente principale e la resistente incidentale vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente dedotte; l'omessa decisione su domande riconvenzionali coltivate in appello integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione il vizio processuale di nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la mancata proposizione dell'istanza di decisione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità nei confronti della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito esclude l'usucapione non perché manchi in assoluto ogni forma di relazione materiale con il bene, ma perché tale relazione non raggiunge i requisiti di esclusività e continuità temporale richiesti dalla legge, non può ritenersi implicitamente rigettata una domanda riconvenzionale di rilascio o risarcimento fondata proprio sull'accertata disponibilità di fatto del bene in un periodo più limitato.
  • Il rigetto della domanda principale non vale, di per sé, a decidere le domande riconvenzionali: se la motivazione della sentenza di merito contiene un accertamento positivo di atti di signoria o di accesso al bene da parte dell'attore, il giudice deve esaminare espressamente le domande avversarie che si fondano su quello stesso fatto storico.
  • L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente riproposta in appello integra nullità della sentenza denunciabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché provveda sull'intera domanda non esaminata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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