Cassazione Penale, Sentenza n. 14619/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva confermato l'aggravamento della misura cautelare nei confronti del ricorrente, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Il ricorrente deduceva violazione del principio di adeguatezza delle misure cautelari e omessa applicazione dell'art. 276, comma 1‑ter, cod.proc.pen., sostenendo che le presunte violazioni (tra cui la trasmissione di messaggi su piattaforme social) erano di modesto rilievo e non giustificavano l'aggravamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che l'aggravamento della misura cautelare rientra nella discrezionalità del giudice, che deve però motivare la rilevanza della condotta violativa rispetto alle esigenze cautelari e verificare l'assenza di automatismi. Nel caso concreto i giudici di merito hanno adeguatamente valutato le esigenze cautelari originarie e ritenuto le violazioni significative dell'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, giustificando così l'aggravamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1‑ter, disp.att. cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c) ed e))
Indicata quale cornice dei motivi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). La Corte ha ritenuto i motivi insufficienti per annullare l'ordinanza impugnata.
art. 276, comma 1‑ter, cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che contempla la non aggravabilità per violazioni di modesto rilievo. La Corte osserva che tale disposizione non crea un automatismo impeditivo dell'aggravamento ove la violazione, anche se apparentemente lieve, risulti significativa della inadeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari.
art. 275 cod.proc.pen. (1° comma)
La Corte richiama il principio secondo cui l'applicazione di una misura più afflittiva deve tener conto di entità, motivi e circostanze della violazione; ciò implica che l'aggravamento non può essere automatico ma necessita di motivazione circa la rilevanza della violazione rispetto alle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1‑ter, disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione di rigetto del ricorso; la Corte dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura cautelare rientra nella discrezionalità del giudice e non è automatico: il giudice deve valutare se la violazione sia significativa rispetto alle esigenze cautelari originarie.
- Anche violazioni consistenti in comunicazioni su piattaforme social possono giustificare l'aggravamento se, nella valutazione del giudice, rivelano l'inefficacia della misura meno afflittiva nel tutelare gli scopi cautelari.
- La disposizione che segnala l'irrilevanza delle violazioni modeste (art. 276, comma 1‑ter) non impedisce in assoluto l'aggravamento; conta la rilevanza concreta delle condotte e la motivazione del giudice.
- Il principio di residualità della custodia cautelare in carcere resta valido: l'articolazione della motivazione deve dimostrare perché le misure meno afflittive non sono più adeguate al caso concreto.
- In sede di impugnazione è necessario contestare specificamente la motivazione del giudice di merito dimostrando che la valutazione sulla rilevanza della violazione è illogica, contraddittoria o immotivata per ottenere esito favorevole in cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →