Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati in appello per bancarotta fraudolenta distrattiva per aver, tra il 2013 e il 2014, erogato finanziamenti per complessivi 114.503,38 euro dalla società D D DESIGN DESIGN srl (in stato di grave dissesto e poi fallita) in favore della partecipata COSMESIT srl, senza garanzie, senza delibera assembleare e senza interessi, nonché avendo contemporaneamente locato due rami d'azienda, riducendo così gli asset attivi. In cassazione i ricorrenti hanno contestato la qualificazione distrattiva delle erogazioni sostenendo che le somme erano state integralmente restituite con un piano di rientro (restituzione avvenuta nel 2022), che l'importo residuo al fallimento era inferiore e che le operazioni avevano finalità infragruppo; hanno anche chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. o, in subordine, dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. La Corte ha ritenuto che il reato di bancarotta distrattiva sia di pericolo concreto e richieda che l'atto depauperativo sia idoneo a mettere in pericolo l'integrità della garanzia patrimoniale per i creditori. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente motivato che i finanziamenti, concessi in condizioni particolarmente favorevoli e in assenza di garanzie e delibere, in un periodo di grave dissesto e con importo crescente fino a 114.503,38 euro, erano idonei a depauperare la massa e a ledere le aspettative dei creditori; il piano di rientro dilazionato in sette anni, pattuito in un momento di conclamato dissesto e la restituzione intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento non escludono l'elemento materiale del reato. Inoltre la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno va valutata alla data della dichiarazione di fallimento e non è esclusa da recuperi successivi.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati, confermando la valutazione della Corte d'appello che aveva dichiarato Croci Gianluca, Ciotti Maria e Chiappini Raffaella responsabili del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva per il fatto descritto e condannandoli alla pena di due anni di reclusione (con riferimento a taluni capi la Corte d'appello aveva già concesso la prescrizione). La Cassazione ha inoltre escluso il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 219 legge fall. e dell'attenuante comune invocata, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti alla deduzione dei motivi in cassazione: i motivi vengono riassunti nei limiti previsti dalla disposizione, senza ulteriori osservazioni procedurali rilevanti per il merito.
La circostanza attenuante della particolare tenuità del danno va valutata alla data della dichiarazione di fallimento; la restituzione delle somme dopo il fallimento non è rilevante per escludere il reato.
L'attenuante comune invocata non è applicabile quando il danno va valutato come non lieve al momento del fallimento; il recupero posteriore dei beni non incide sulla sussistenza dell'attenuante.
art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.
art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.
La 'riparazione del danno' come attenuante comune è irrilevante se l'attività riparatoria interviene dopo la dichiarazione di fallimento o in esito ad azione revocatoria; il recupero post factum non cancella l'elemento materiale del reato alla data consumativa.
legge fallimentare (bancarotta fraudolenta distrattiva - principio generale)
La bancarotta fraudolenta distrattiva è qualificata come reato di pericolo concreto: occorre verificare, oltre all'atto distrattivo, la sua idoneità a mettere in pericolo l'integrità patrimoniale della società e la garanzia dei creditori; non punisce atti di entità minima o che non incidono sensibiliull'equilibrio attività/passività.
Massime di principio
- Per la configurazione della bancarotta fraudolenta distrattiva non è sufficiente la mera sottrazione o il trasferimento di somme: è richiesta l'idoneità concreta dell'atto a compromettere la garanzia patrimoniale per i creditori (criterio del pericolo concreto).
- La valutazione dell'offensività e l'eventuale riconoscimento di attenuanti legate alla lieve entità del danno devono essere operate alla data della dichiarazione di fallimento, che è il momento consumativo rilevante; restituzioni o riparazioni intervenute successivamente sono generalmente irrilevanti per escludere il reato.
- Piani di rientro dilazionati, concordati in fase di conclamato dissesto e senza garanzie o deliberazioni assembleari, non escludono la natura distrattiva dell'operazione e possono anzi essere interpretati come indizio dell'intento distrattivo.
- Operazioni infragruppo non sono di per sé esimenti: occorre documentare obiettivi economici e condizioni di mercato (garanzie, interessi, delibere, contratti formali) per dimostrare l'assenza di finalità evasive o di depauperamento.
- La prova della restituzione prima della dichiarazione di fallimento può far emergere la cosiddetta 'bancarotta riparata' e, quindi, l'assenza dell'elemento materiale; in assenza di restituzione anteriore, il recupero post fallimento non cancella la responsabilità penale.
- Comportamenti contestuali che riducono gli asset attivi (es. cessione o affitto di rami d'azienda) aumentano la gravità dell'operazione e rafforzano la valutazione di depauperamento patrimoniale ai fini della responsabilità penale.
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