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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14925/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e reiterativo di contestazioni già vagliate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6 giugno 2024. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica e puntuale critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; viene richiamato, in particolare, il passaggio della decisione di appello sul compendio probatorio relativo al reato di truffa contestato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La censura di legittimità deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; non sono ammissibili doglianze meramente riproduttive di questioni già vagliate in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte e disattese nei precedenti gradi di merito, senza un confronto critico specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo astratto o stereotipato, ma richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui l'argomentazione del giudice di merito sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue alla genericità dei motivi, resta ferma la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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