Cassazione Penale, Ordinanza n. 14925/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e reiterativo di contestazioni già vagliate nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 6 giugno 2024. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'insufficienza del quadro probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica e puntuale critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; viene richiamato, in particolare, il passaggio della decisione di appello sul compendio probatorio relativo al reato di truffa contestato.
Norme richiamate
La censura di legittimità deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; non sono ammissibili doglianze meramente riproduttive di questioni già vagliate in appello.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte e disattese nei precedenti gradi di merito, senza un confronto critico specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo astratto o stereotipato, ma richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui l'argomentazione del giudice di merito sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata.
- Quando la declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue alla genericità dei motivi, resta ferma la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
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