Cassazione Civile, Sentenza n. 34550/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla qualificazione catastale della torre dell'impianto eolico: il ricorrente contestava l'esclusione dalla valutazione catastale di elementi strutturali dell'impianto; la questione era se la rilevanza catastale dipenda dalla stabile infissione al suolo o piuttosto dalla strumentalità dell'elemento rispetto al processo produttivo. La CTR aveva ritenuto che la torre fosse componente essenziale e funzionale dell'impianto eolico, integrata con navicella e rotore e finalizzata alla produzione di energia elettrica, quindi soggetta all'irrilevanza catastale prevista dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che la torre costituisce componente essenziale dell'impianto eolico e deve essere esclusa dalla valutazione catastale in quanto impiantistica funzionale al processo produttivo. La Corte ha condiviso la ratio della disciplina di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e ha rilevato l'esistenza di numerose pronunce conformi, ritenendo la precedente decisione un precedente qualificato da seguire. Per il consolidarsi della giurisprudenza di settore ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la componente impiantistica, in quanto tale, è catastalmente irrilevante se inidonea a produrre utilità produttiva o reddituale al di fuori del processo produttivo specifico; pertanto elementi strutturalmente connessi al suolo (es. torre eolica) possono essere esclusi dalla valutazione catastale se dimostrata la loro strumentalità al processo produttivo
Massime di principio
- Per l'esclusione dalla valutazione catastale prevale la verifica della strumentalità rispetto al processo produttivo e non la mera stabile infissione al suolo dell'opera
- Elementi strutturalmente integrati e funzionali alla produzione (es. torre, navicella, rotore di un aerogeneratore) vanno considerati componenti impiantistiche e possono essere catastalmente irrilevanti se non hanno utilità indipendente al di fuori dell'impianto
- La prova documentale e tecnica dell'integrazione funzionale (progetti, perizie, descrizione del processo produttivo) è determinante per ottenere il riconoscimento dell'esenzione catastale
- Se l'elemento mantiene una residua utilità produttiva o reddituale al di fuori dell'impianto, l'esclusione non si applica: va valutata caso per caso
- La consolidazione della giurisprudenza di settore facilita l'adozione di orientamenti uniformi e può portare alla compensazione delle spese processuali quando la questione è ormai pacifica
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