Cassazione Penale, Sentenza n. 45338/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Milloshi era stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, che prevedeva anche il divieto di nuovo ingresso in Italia per cinque anni. Il 22/02/2019 venne rintracciato in Genova e gli fu contestata la violazione del divieto di reingresso ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In cassazione il ricorrente ha dedotto che l'espulsione giudiziale non era mai stata materialmente eseguita dal Questore (mancava il provvedimento di accompagnamento coatto alla frontiera) e che il suo allontanamento dall'Italia era avvenuto volontariamente il 31/12/2016 per effetto di un'espulsione amministrativa precedente, sicché non sussisterebbe il reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la motivazione della Corte d'appello secondo cui la norma incriminatrice punisce il soggetto "destinatario di un provvedimento di espulsione" che faccia rientro senza autorizzazione, indipendentemente dal fatto che l'espulsione sia stata materialmente eseguita con accompagnamento coatto. Pertanto la condanna per il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998 è stata mantenuta, con conferma della pena (un anno di reclusione, con diminuzione per rito abbreviato) e condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), art. 13, comma 13
"Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera"
La norma punisce il reingresso non autorizzato del destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativo; la qualità di "destinatario" è centrale e non richiede che l'espulsione sia stata materialmente eseguita con accompagnamento coatto
Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), art. 13, comma 13-bis
"Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni"; "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"
Il comma 13-bis disciplina l'espulsione giudiziale e punisce il reingresso non autorizzato; si tratta di fattispecie autonome rispetto al comma 13 (espulsione amministrativa), fondate sulla diversa fonte dell'ordine di espulsione
testo non integralmente riportato nella sentenza
La Corte osserva che l'effettiva esecuzione materiale dell'espulsione (accompagnamento coatto alla frontiera) non è requisito richiesto dal tipo di reato previsto dall'art. 13 e 13-bis: rileva la condizione di essere destinatario dell'ordine di espulsione e il divieto di reingresso
Massime di principio
- La fattispecie penale di reingresso vietato si fonda sull'essere "destinatario di un provvedimento di espulsione" e non richiede che l'espulsione sia stata materialmente eseguita con accompagnamento coatto da parte dell'autorità.
- Occorre distinguere tra espulsione amministrativa (art. 13) ed espulsione giudiziale (art. 13-bis): sono reati separati perché la fonte dell'ordine (autorità amministrativa vs giudice) è diversa, benché le sanzioni siano analoghe.
- Il reato è di natura "permanente": la condotta illecita permane fintanto che il soggetto si trovi nel territorio dello Stato in violazione del divieto; la cessazione dell'illecito si verifica con l'abbandono volontario o coattivo del territorio.
- In situazioni analoghe, la principale linea di difesa utile è dimostrare l'esistenza di una speciale autorizzazione al rientro, che il reingresso sia avvenuto dopo la scadenza del divieto fissato dall'atto, l'inesistenza o nullità del provvedimento di espulsione contestato, o la contemporanea applicazione di norme che escludano il carattere di destinatario dell'ordine (es. cittadinanza UE).
- È importante verificare la qualifica personale (apolide o cittadino di Stato non UE) perché le norme richiamate si applicano agli stranieri non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, salvo diversa disciplina.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45294/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45295/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45296/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45298/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45299/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →