Cassazione Penale, Sentenza n. 6681/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza del Tribunale di Genova che, in giudizio abbreviato, aveva riqualificato il fatto originariamente contestato come ricettazione e lo aveva giudicato ai sensi dell'art. 712 c.p., condannandolo a cento euro di ammenda. Il ricorrente deduce violazione di legge per avere il Tribunale respinto, senza adeguata motivazione, la sua istanza di oblazione (art. 162-bis c.p.) nonostante la riqualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale — secondo cui "non si ritiene sussistano le condizioni soggettive per ammettere l'imputato al pagamento dell'oblazione" — sia sintetica ma non apparente, essendo sorretta da elementi obiettivi (certificato penale che indica precedenti svariati e specifici e lo status di recidivo) ostativi all'oblazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La fattispecie è stata utilizzata dal Tribunale per qualificare il fatto relativo al telefono cellulare di provenienza furtiva; la Corte non contesta la riqualificazione nel merito.
Norma che disciplina l'istituto dell'oblazione; la sua applicabilità può essere esclusa per condizioni oggettive e soggettive del reo (quali precedenti penali e recidiva), e il Tribunale ha ritenuto sussistere tali ostacoli.
Massime di principio
- La richiesta di oblazione (art. 162-bis c.p.) può essere negata non solo per ragioni formali ma anche per condizioni obiettive del reo: precedenti penali e recidiva sono ostativi all'ammissione.
- Una motivazione giudiziale sintetica è ammissibile se fondata su elementi documentali chiari (es. certificato penale) che mostrano l'esistenza di condizioni ostative; la Cassazione verifica la apparente o non apparente mancanza di motivazione.
- In caso di riqualificazione del fatto in un reato di minore gravità, l'accesso a misure alternative (come l'oblazione) dipende comunque dalla valutazione complessiva delle condizioni personali e della condotta pregressa dell'imputato.
- Per impugnare con successo la negazione dell'oblazione occorre dimostrare che il provvedimento è privo di adeguata motivazione o che gli elementi probatori richiamati non giustificano la esclusione; la mera insoddisfazione per l'esito non è sufficiente in Cassazione.
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