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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05111/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona. Dall'ordinanza emerge che la decisione impugnata aveva ricostruito in modo puntuale e dettagliato i fatti relativi alle condotte contestate, ritenendo provati gli elementi costitutivi dei reati di resistenza e di lesioni, nonché l'insussistenza delle cause di giustificazione e delle cause di improcedibilità dedotte dalla difesa. I motivi di ricorso sono stati ritenuti tutti generici, perché si limitavano a una critica non specifica alla motivazione della Corte territoriale, senza confrontarsi adeguatamente con la valutazione delle prove testimoniali e con la ricostruzione in fatto e in diritto già svolta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità di tutti i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e completa su tutte le questioni sollevate, incluse la valutazione delle prove testimoniali, la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di resistenza e lesioni e l'insussistenza delle cause di giustificazione e improcedibilità invocate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche e non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la decisione di merito abbia già offerto una ricostruzione puntuale dei fatti e una motivazione congrua su tutte le questioni di fatto e di diritto dedotte.
  • La contestazione sulla valutazione delle prove testimoniali non è sufficiente se non evidenzia specifici vizi della motivazione o manifeste illogicità della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è inammissibile, consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
  • L'inammissibilità del ricorso non consente di rimettere in discussione, in sede di legittimità, la valutazione di merito circa la sussistenza dei reati contestati e l'assenza di cause di giustificazione, se tale valutazione è sorretta da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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