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Sentenza

Sentenza del 24/07/2015 n. 6725 - Comm. Trib. Prov. Milano

COSTI BLACK LIST - Convenzione contro la doppia imposizione Italia Svizzera - Carattere di specialità - Gerarchia delle fonti - Applicabilità normativa convenzionale - Sussiste - Applicabilità disciplina "Black List" - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la prevalenza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera sulla disciplina interna dell'articolo 110, comma 10, del TUIR, relativa alla deducibilità dei costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Il punto centrale era stabilire se la clausola di non discriminazione prevista dall'articolo 25 della Convenzione impedisse di applicare alle imprese italiane un trattamento fiscale più oneroso per i costi relativi ad acquisti di beni e servizi da imprese svizzere rispetto a quello previsto per acquisti da imprese residenti in Italia.

La decisione

È stata riconosciuta l'applicabilità della Convenzione Italia-Svizzera, ritenuta prevalente sulla normativa interna incompatibile, anche in considerazione dell'articolo 117 della Costituzione, che vincola il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali. Di conseguenza, non è stata ritenuta applicabile la disciplina dell'articolo 110, comma 10, del TUIR ai costi sostenuti per acquisti da imprese svizzere. Tali costi devono essere trattati alle stesse condizioni di quelli corrisposti a imprese residenti in Italia, purché naturalmente sussistano gli ordinari requisiti di inerenza, competenza, certezza e documentazione.

Norme richiamate

  • Articolo 110, comma 10, del TUIR

    La disciplina interna sui costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non può trovare applicazione quando contrasta con una disposizione convenzionale internazionale applicabile.

  • Articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera

    Tutti i costi sostenuti da un'impresa di uno Stato per gli acquisti di beni e servizi da un'impresa dell'altro Stato sono deducibili nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a residenti del primo Stato.

    La clausola di non discriminazione impone di non assoggettare i pagamenti verso imprese svizzere a condizioni fiscali meno favorevoli rispetto a quelle applicabili ai pagamenti verso imprese italiane.

  • Articolo 117 della Costituzione

    Gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo per la potestà legislativa statale e regionale; pertanto, la normativa interna deve essere interpretata e, ove necessario, disapplicata quando incompatibile con una convenzione internazionale efficace.

Massime di principio

  • Quando una convenzione contro le doppie imposizioni contiene una clausola di non discriminazione applicabile al caso concreto, essa può prevalere sulla normativa fiscale interna incompatibile.
  • I costi relativi a operazioni con imprese residenti nello Stato convenzionato non possono essere sottoposti a un trattamento fiscale più oneroso rispetto ai costi sostenuti verso imprese residenti, se la convenzione vieta tale discriminazione.
  • La disapplicazione della disciplina speciale sui costi black list non comporta automaticamente la deducibilità del costo: restano necessari i requisiti ordinari di inerenza, effettività, competenza, certezza, determinabilità e adeguata documentazione.
  • Prima di applicare una limitazione interna alla deducibilità, occorre verificare l'esistenza e il contenuto della convenzione internazionale stipulata con lo Stato del fornitore, nonché l'eventuale presenza di clausole di non discriminazione.
  • La prevalenza della convenzione opera nei limiti della sua effettiva applicabilità soggettiva e oggettiva; non è sufficiente che il fornitore sia estero, ma occorre che la fattispecie rientri nella disposizione convenzionale invocata.

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