Sentenza del 24/07/2015 n. 6725 - Comm. Trib. Prov. Milano
COSTI BLACK LIST - Convenzione contro la doppia imposizione Italia Svizzera - Carattere di specialità - Gerarchia delle fonti - Applicabilità normativa convenzionale - Sussiste - Applicabilità disciplina "Black List" - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prevalenza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera sulla disciplina interna dell'articolo 110, comma 10, del TUIR, relativa alla deducibilità dei costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Il punto centrale era stabilire se la clausola di non discriminazione prevista dall'articolo 25 della Convenzione impedisse di applicare alle imprese italiane un trattamento fiscale più oneroso per i costi relativi ad acquisti di beni e servizi da imprese svizzere rispetto a quello previsto per acquisti da imprese residenti in Italia.
La decisione
È stata riconosciuta l'applicabilità della Convenzione Italia-Svizzera, ritenuta prevalente sulla normativa interna incompatibile, anche in considerazione dell'articolo 117 della Costituzione, che vincola il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali. Di conseguenza, non è stata ritenuta applicabile la disciplina dell'articolo 110, comma 10, del TUIR ai costi sostenuti per acquisti da imprese svizzere. Tali costi devono essere trattati alle stesse condizioni di quelli corrisposti a imprese residenti in Italia, purché naturalmente sussistano gli ordinari requisiti di inerenza, competenza, certezza e documentazione.
Norme richiamate
Articolo 110, comma 10, del TUIR
La disciplina interna sui costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata non può trovare applicazione quando contrasta con una disposizione convenzionale internazionale applicabile.
Articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera
Tutti i costi sostenuti da un'impresa di uno Stato per gli acquisti di beni e servizi da un'impresa dell'altro Stato sono deducibili nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati a residenti del primo Stato.
La clausola di non discriminazione impone di non assoggettare i pagamenti verso imprese svizzere a condizioni fiscali meno favorevoli rispetto a quelle applicabili ai pagamenti verso imprese italiane.
Articolo 117 della Costituzione
Gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo per la potestà legislativa statale e regionale; pertanto, la normativa interna deve essere interpretata e, ove necessario, disapplicata quando incompatibile con una convenzione internazionale efficace.
Massime di principio
- Quando una convenzione contro le doppie imposizioni contiene una clausola di non discriminazione applicabile al caso concreto, essa può prevalere sulla normativa fiscale interna incompatibile.
- I costi relativi a operazioni con imprese residenti nello Stato convenzionato non possono essere sottoposti a un trattamento fiscale più oneroso rispetto ai costi sostenuti verso imprese residenti, se la convenzione vieta tale discriminazione.
- La disapplicazione della disciplina speciale sui costi black list non comporta automaticamente la deducibilità del costo: restano necessari i requisiti ordinari di inerenza, effettività, competenza, certezza, determinabilità e adeguata documentazione.
- Prima di applicare una limitazione interna alla deducibilità, occorre verificare l'esistenza e il contenuto della convenzione internazionale stipulata con lo Stato del fornitore, nonché l'eventuale presenza di clausole di non discriminazione.
- La prevalenza della convenzione opera nei limiti della sua effettiva applicabilità soggettiva e oggettiva; non è sufficiente che il fornitore sia estero, ma occorre che la fattispecie rientri nella disposizione convenzionale invocata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 188 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 413 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 1621 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 3462 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 24 lug 2015Sentenza del 24/07/2015 n. 6713 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →