Cassazione Penale, Sentenza n. 26920/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (28/03/2025) che aveva annullato l'ordinanza del GIP (21/02/2025) di custodia cautelare a carico di Sabatino Gravinese ritenendo insussistente la gravità indiziaria rispetto al reato ostativo (art. 12, comma 3, d.lgs. 286/1998) che era stato utilizzato per attrarre anche reati non ostativi e consentire così l'emissione della misura senza l'interrogatorio preventivo. Il Procuratore ha dedotto violazione e erronea applicazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p., nonché contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la decisione del riesame produce una regressione procedurale illogica e che, ove sussistano esigenze cautelari, il giudice poteva limitarsi ad annullare parzialmente il titolo cautelare o considerare altri titoli di reato; ha inoltre evidenziato il pericolo di reiterazione riconducibile alla posizione collegata dell'indagato con organizzazione mafiosa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte dall'istante. La Corte ha ricordato i principi interpretativi sull'obbligo dell'interrogatorio preventivo (art. 291, comma 1-quater) e sulla nullità dell'ordinanza genetica per omesso interrogatorio (art. 292, comma 3-bis), precisando che: il giudice deve effettuare una valutazione unitaria e autonoma dei presupposti cautelari indipendentemente dalla formulazione della richiesta del PM; la deroga all'interrogatorio si estende ai reati non ostativi solo quando questi siano connessi in modo qualificato (art. 12 c.p.p.) o probatoriamente collegati ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p.; la nullità per omesso interrogatorio è una nullità di regime intermedio (art. 178, lett. c) c.p.p.) che deve essere eccepita nell'interrogatorio di garanzia postumo altrimenti è in genere sanata. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i reati non ostativi fossero probatoriamente collegati al reato ostativo e quindi correttamente attratti nella disciplina derogatoria: l'interrogatorio preventivo non era dovuto e, perciò, il Tribunale del riesame aveva errato nell'annullare l'ordinanza di custodia. La Cassazione ha accolto il ricorso e disposto il rinvio al riesame; la decisione della Corte non è immediatamente esecutiva fino al nuovo pronunciamento del Tribunale del riesame; se il riesame confermerà il titolo cautelare la decisione sarà esecutiva secondo l'art. 588, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Introduce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo salvo esigenze cautelari eccezionali; la Corte sottolinea che il criterio applicativo va ricercato nella valutazione unitaria del giudice investito della richiesta, non nella sola formulazione del PM
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede la nullità dell'ordinanza genetica se non preceduta dall'interrogatorio quando dovuto; la Corte la qualifica come nullità di regime intermedio (art. 178, lett. c) c.p.p.)
art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari che possono giustificare la deroga all'interrogatorio: la loro valutazione è subordinata alla preliminare accertamento della gravità indiziaria (art. 273)
Stabilisce la necessità della gravità indiziaria come presupposto logico per verificare poi le esigenze cautelari
Norma sulla connessione: la Corte dispone che la disciplina speciale per i reati ostativi può estendersi ai reati non ostativi solo se sussiste una connessione qualificata ai sensi di questa norma
art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Rileva ai fini del collegamento probatorio tra reati: se i reati sono probatoriamente collegati, i reati non ostativi sono attratti dalla disciplina derogatoria
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Catalogo tassativo dei reati rilevanti per talune esigenze cautelari di prevenzione speciale; non è consentita estensione analogica a reati fuori dal catalogo
art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamato tra le ipotesi tassative che possono giustificare la deroga all'interrogatorio preventivo
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Classifica la nullità per omesso interrogatorio come nullità di regime intermedio, rilevabile se eccepita in sede di interrogatorio di garanzia
art. 130 disp. att. cod. proc. pen.
Attribuisce al pubblico ministero il potere di stralciare posizioni o imputazioni, strumento utile per separare parti del procedimento in fase di indagini preliminari
art. 588, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'immediata esecutività della decisione del tribunale del riesame che, in sede di rinvio, confermi il titolo cautelare originario
Massime di principio
- Se in un procedimento sono contestati reati ostativi e non ostativi, la regola è che la disciplina derogatoria dell'interrogatorio preventivo si estende ai reati non ostativi solo quando vi sia una connessione qualificata (art. 12 c.p.p.) o un collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c.
- La valutazione sulla necessità dell'interrogatorio preventivo deve essere compiuta dal giudice con una valutazione unitaria dei presupposti cautelari e non vincolata alla sola formulazione della richiesta del pubblico ministero.
- La gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.) è presupposto logico per valutare le esigenze cautelari; se manca la gravità indiziaria rispetto a un reato ostativo, non ha senso discutere la deroga per esigenze cautelari di quel reato.
- La nullità per omesso interrogatorio preventivo è una nullità di regime intermedio (art. 178, lett. c) c.p.p.): deve essere eccepita durante l'interrogatorio di garanzia postumo per poter essere discussa efficacemente in sede di riesame; diversamente può considerarsi sanata.
- Se si vuole evitare che reati non ostativi siano assorbiti dalla disciplina ostativa, il PM può valutare lo stralcio di posizioni/imputazioni in fase di indagini preliminari (art. 130 disp. att.), ma la decisione di separazione sostanziale compete al PM e segue regole di connessione/opportunità.
- In caso di annullamento in sede di riesame seguito da rinvio, la Corte di Cassazione può valutare la correttezza giuridica dell'annullamento e, se accoglie il ricorso del PM, rimandare al riesame per nuovo deciso; la decisione di conferma del riesame sul titolo cautelare sarà immediatamente esecutiva.
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