Sentenza del 10/03/2015 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RICORSO - NOTIFICAZIONE - VIZI - Costituzione in giudizio del resistente - Costituisce sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione tempestiva del resistente ha sanato gli eventuali vizi della notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Pertanto, l'eccezione relativa alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento non è risultata idonea a determinare l'invalidità del ricorso o della notificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava vizi della notificazione, in particolare l'eccepita mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La questione consisteva nello stabilire se tale irregolarità potesse compromettere la validità della notifica e del procedimento.
Norme richiamate
Art. 156 del codice di procedura civile
La costituzione in giudizio del resistente sana eventuali vizi di notifica del ricorso.
La costituzione della parte destinataria dell'atto dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione e sana gli eventuali vizi formali, purché non si tratti di inesistenza giuridica della notifica.
Massime di principio
- La costituzione tempestiva del destinatario dell'atto può sanare i vizi della notificazione quando dimostra che l'atto è pervenuto a conoscenza della parte e ha raggiunto il proprio scopo.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non comporta automaticamente l'invalidità della notifica se il resistente si è costituito regolarmente e ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La sanatoria non opera necessariamente in caso di notificazione inesistente o di un vizio talmente radicale da impedire il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Nel valutare un vizio di notifica occorre distinguere tra irregolarità formali, normalmente sanabili, e inesistenza della notificazione, che può invece compromettere la validità del procedimento.
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