Cassazione Penale, Sentenza n. 20063/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello sostenendo l'illegittimità della vocatio in iudicium per omessa o irregolare notificazione dell'avviso di udienza in grado di appello: l'avviso non sarebbe stato notificato presso il domicilio eletto dall'imputato (indicato come via IV novembre n.17 a Mestrino, che risultò essere un esercizio commerciale dove il prevenuto era sconosciuto) e la Corte avrebbe comunque dichiarato la 'latitanza' dell'imputato senza aver effettuato ricerche adeguate; in tal modo si sarebbe violata la regolarità della convocazione dell'imputato davanti al giudice del rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la notificazione effettuata a mani del difensore fiduciario ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., essendosi verificata l'inidoneità del domicilio eletto (luogo risultante essere un esercizio commerciale in cui l'imputato era ignoto). Ha inoltre osservato che la dichiarazione di latitanza, intervenuta successivamente (19 dicembre 2023), non poteva retroagire a invalidare la notificazione già regolarmente eseguita; la nullità opera in senso progressivo e non regressivo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.lgs. n. 309/1990
Norma sostanziale che inquadra il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti); menzionata come titolo di accusa ma non oggetto di interpretazione specifica nella decisione di cassazione qui esaminata.
art. 161, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
L'art.161(3) disciplina l'elezione di domicilio; il comma 4 prevede che se il domicilio eletto è insufficiente o inidoneo, la notificazione può essere eseguita consegnando l'atto al difensore. La Corte ha applicato tale disposizione per ritenere regolare la notificazione all'avvocato, data l'inidoneità del domicilio indicato.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alle somme previste quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; usata dalla Corte per giustificare la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e della somma a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La notificazione in presenza di un domicilio eletto inidoneo può validamente essere eseguita consegnando gli atti al difensore dell'imputato ai sensi dell'art.161(4) c.p.p.; tale modalità è regolare se il domicilio indicato risulta non idoneo o insufficiente.
- La dichiarazione di latitanza o altri atti successivi non invalidano automaticamente notificazioni regolarmente eseguite in precedenza: la nullità processuale si propaga agli atti successivi, non retroagisce sui precedenti.
- Per censurare la regolarità della notificazione è necessario dedurre tempestivamente e provare l'intempestività o l'irregolarità prima che atti successivi acquisiscano efficacia; eccezioni sollevate tardivamente hanno scarse probabilità di accoglimento.
- La prova che il domicilio eletto sia effettivamente abitazione dell'imputato grava su chi eccepisce la regolarità della notifica; se gli agenti notificatori non riescono a trovare l'imputato nel luogo indicato e il difensore riceve l'atto, la notificazione è presumibilmente valida.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e l'autore condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ex art.616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con attenzione la fondatezza di motivi strettamente procedurali prima di proporre ricorso.
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