Cassazione Civile, Ordinanza n. 37574/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una società proprietaria di un terreno, inserito in zona omogenea B del PRG e destinato in via specifica a parcheggio pubblico a raso da una previsione urbanistica reiterata, ha chiesto di accertare che tale destinazione avesse natura di vincolo sostanzialmente espropriativo e, quindi, di ottenere l’indennità prevista per la reiterazione del vincolo. Il Comune ha resistito sostenendo che si trattasse di un vincolo conformativo, non indennizzabile, e che comunque il precedente vincolo non fosse stato utilmente reiterato. La Corte d’appello ha rigettato la domanda qualificando il vincolo come conformativo. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 39 d.P.R. 327/2001 e vizio motivazionale, per erronea distinzione tra vincoli conformativi e sostanzialmente espropriativi, sostenendo che conta lo svuotamento sostanziale del diritto di proprietà anche senza inedificabilità assoluta, nonché per avere la sentenza rimesso al giudice amministrativo profili di antieconomicità dell’opera e di vizi della pianificazione; 2) violazione dell’art. 1 Protocollo addizionale CEDU, per non avere considerato la concreta compromissione del valore economico del bene; 3) violazione degli artt. 3, 97 e 43 Cost., per non avere qualificato come ablatorio un vincolo puntuale, riferito a un bene determinato, anziché a una disciplina generale di zona.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili alcune censure del primo motivo e comunque non più deducibile il vizio di motivazione nei termini prospettati; ha però accolto la censura centrale sulla qualificazione del vincolo, affermando che la destinazione del bene a parcheggio pubblico a raso, in un’area specificamente individuata all’interno di una zona edificata e edificabile, integra un vincolo sostanzialmente espropriativo e non conformativo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione per verificare gli ulteriori presupposti dell’art. 39, comma 1, d.P.R. 327/2001 e liquidare l’eventuale indennizzo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001
prevede, in caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o sostanzialmente espropriativo, il diritto del proprietario a un’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto.
disciplina il vincolo preordinato all’esproprio, la sua durata quinquennale, la decadenza e la possibile reiterazione motivata, costituendo parametro interpretativo anche per i vincoli sostanzialmente espropriativi.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la compressione concreta delle potenzialità economiche del bene impone tutela; la Corte non fonda su tale norma la decisione, che accoglie il ricorso sulla base della qualificazione del vincolo e dell’art. 39 d.P.R. 327/2001.
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 97 e 43 Cost. per sostenere l’illegittimità della mancata qualificazione ablatoria del vincolo puntuale.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura costituzionale sulla pianificazione urbanistica.
art. 43 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura costituzionale sulla natura del vincolo.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo o i vizi che si traducono in nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza in caso di motivazione apparente o inesistente.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della necessaria motivazione del provvedimento giurisdizionale.
Massime di principio
- Un vincolo urbanistico non va qualificato in base alla sola collocazione nello strumento pianificatorio, ma alla sua natura sostanziale: è conformativo se disciplina in modo generale una zona e incide su una pluralità indifferenziata di beni; è sostanzialmente espropriativo se localizza puntualmente un’opera pubblica su un bene determinato e ne impone la destinazione a una funzione pubblica incompatibile con le facoltà dominicali residue.
- La destinazione di un’area privata a parcheggio pubblico può integrare un vincolo sostanzialmente espropriativo quando, per modalità e collocazione, non rientra nella zonizzazione generale ma comporta un vincolo particolare su un bene specifico in area a spiccata vocazione edificatoria.
- In presenza di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o sostanzialmente espropriativo, il proprietario ha diritto all’indennità prevista dall’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, da commisurarsi al danno effettivamente prodotto.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., è circoscritto ai casi di omissione totale, apparenza o manifesta incoerenza della motivazione, non essendo più sufficiente la censura di semplice insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- Le censure che attribuiscono alla sentenza un contenuto non effettivamente assunto dal giudice di merito sono inammissibili per difetto di interesse o per erronea lettura della decisione impugnata.
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