Cassazione Civile, Ordinanza n. 36103/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia fiscale e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il processo. È stato inoltre ricordato che le spese restano a carico di chi le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 l'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società l'erronea applicazione, su operazioni di acquisto e successiva rivendita di oggetti d'oro qualificati dalla contribuente come rottami auriferi, del regime dell'inversione contabile anziché del regime del margine per i beni d'occasione. Gli avvisi di accertamento erano stati impugnati senza successo in primo grado; in appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sussistenti i presupposti del reverse charge valorizzando il fatto che le società cessionarie fossero titolari di un proprio marchio di fabbrica. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, al quale la società ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha documentato la presentazione di domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, e l'Agenzia ha aderito alla definizione.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Norma richiamata quale base della definizione agevolata della controversia, la cui presentazione della domanda ha rilievo ai fini dell'estinzione del processo una volta perfezionata la procedura.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 7, comma 2, lett. b)
Richiamato insieme all'art. 6 come disposizione che consente la definizione agevolata della lite tributaria.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 7, comma 3
Richiamato come parte del complessivo meccanismo normativo di definizione agevolata della controversia.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale fonte della disciplina applicata.
Massime di principio
- Il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria determina l'estinzione del processo di cassazione pendente.
- Quando entrambe le parti aderiscano alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, il giudizio non prosegue nel merito e la Corte prende atto dell'estinzione.
- La declaratoria di estinzione comporta che le spese restano a carico di chi le ha sostenute, secondo quanto espressamente indicato dalla decisione.
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