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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19644/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguarda la correzione di un errore materiale nella sentenza di legittimità n. 51228 del 28/11/2023. In quella decisione la Corte aveva accolto il ricorso del Procuratore generale, che censurava l'omessa applicazione della confisca obbligatoria ex art. 322-ter c.p., e nel dispositivo aveva disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con confisca del profitto del reato. Il Tribunale di Messina aveva trasmesso gli atti ritenendo necessario specificare che l'annullamento senza rinvio fosse limitato alla sola omessa pronuncia sulla confisca. La Corte chiarisce che, già per motivazione e dispositivo, la precedente decisione riguardava esclusivamente la confisca e che quindi occorre solo correggere il dispositivo per esplicitare tale limitazione.

La decisione

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 51228 del 28/11/2023, precisando che dopo le parole "sentenza impugnata" deve essere aggiunta la formula "limitatamente all’omessa confisca del profitto del reato che dispone" ed eliminata la dicitura "dispone la confisca del profitto del reato". La correzione serve a rendere esplicito che l'annullamento senza rinvio era limitato al solo capo relativo alla confisca.

Norme richiamate

  • art. 322-ter c.p.

    La confisca del profitto del reato è qualificata come obbligatoria; l'omessa pronuncia su tale misura può essere oggetto di impugnazione e di correzione del dispositivo per chiarire il limitato oggetto dell'annullamento.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione si è pronunciata esclusivamente su un capo autonomo della decisione, l'eventuale imprecisione del dispositivo può essere corretta come errore materiale senza incidere sul contenuto sostanziale della pronuncia.
  • La correzione dell'errore materiale è ammissibile se la motivazione e il dispositivo, letti complessivamente, consentono di individuare senza incertezze l'esatto oggetto della decisione originaria.
  • Se il ricorso riguardava solo l'omessa confisca, l'annullamento senza rinvio deve intendersi limitato a quel solo segmento decisorio, restando impregiudicati gli altri capi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieCorruzione propria
IstitutiConfisca

Testo integrale

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