Sentenza del 23/06/2020 n. 1811 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni - Acquisto prima casa con contratto stipulato da entrambi i coniugi -Detrazione degli interessi passivi - Pro capite a ciascun intestatario - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detrazione IRPEF degli interessi passivi su un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, in presenza di un immobile cointestato a entrambi i coniugi. La questione è se uno solo dei cointestatari possa detrarre l’intero importo degli interessi, anche considerando che l’altro coniuge aveva acquistato il diritto reale di abitazione.
La decisione
È stato affermato che la detrazione spetta pro capite a ciascun cointestatario, e non può essere concentrata per intero in capo a uno solo. Il diritto reale di abitazione acquistato da un coniuge, di per sé, non attribuisce il diritto alla detrazione. La speciale disciplina agevolativa non può essere estesa per analogia oltre quanto previsto dalla legge. Il testo fornito non indica giudice, grado, atto impugnato, importi, esito formale del ricorso o statuizione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 15, comma 1-ter
In caso di cointestazione della proprietà dell'immobile, la detrazione degli interessi passivi da mutuo spetta pro-capite a ciascun cointestatario.
La detrazione degli interessi passivi sul mutuo è riconosciuta a ciascun cointestatario in relazione alla propria posizione, e non consente a un solo intestatario di detrarre l’intero importo.
Massime di principio
- Quando l’immobile e il mutuo sono riferibili a più cointestatari, la detrazione va ripartita tra loro pro capite; la cointestazione non permette a uno di assorbire la quota spettante all’altro.
- La titolarità di un diritto reale di abitazione non attribuisce automaticamente la detrazione: occorre verificare che ricorrano i presupposti specificamente previsti dalla norma agevolativa.
- Le agevolazioni fiscali, in quanto disciplinate da norme speciali, non possono essere estese per analogia a situazioni non contemplate dalla legge.
Testo integrale
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