Cassazione Penale, Sentenza n. 1838/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il rigetto della richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, deducendo che il rinvio disposto in udienza il 14/11/2019 non avrebbe dovuto incidere sul computo dei termini di fase ai sensi dell'art. 304 c.p.p., perché riconducibile a situazioni di continuità o non rilevanti (avv. Perone nominato sin dalla fase del fermo e poi rieletto, presenza di codifensore che avrebbe garantito l'effettività della difesa, mancata manifestazione di assoluta impossibilità da parte dei difensori in udienza). La questione concreta è se il rinvio a seguito di richieste difensive debba essere qualificato ai fini del computo dei termini (art. 304, comma 1, lett. b e comma 6 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il rinvio del 14/11/2019 sia stato disposto in conseguenza di richieste formulare dai difensori, comprensive della posizione di un difensore nominato per la prima volta (avv. Briganti), il cui diritto ad un'efficace prestazione difensiva giustifica il rinvio e deve essere equiparato all'assenza del difensore ai fini della sospensione dei termini. Pertanto il periodo di sospensione si somma ai termini massimi e non dà diritto alla scarcerazione. Sono state altresì condannate le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
comma 1, lett. b; comma 6
La Corte ha ritenuto che il rinvio disposto per ragioni connesse all'esercizio di diritti difensivi (nomina/necessità di difensore nominato per la prima volta e sua preparazione) rientri nella fattispecie dell'art. 304, comma 1, lett. b; in tali ipotesi il periodo di sospensione si aggiunge ai termini di durata massima (non si computa a favore della decorrenza per scarcerazione)
Applicato per disporre la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 22289 del 25/01/2018, Miraglia)
Principio secondo cui la mancata presenza o l'esercizio di diritti difensivi che determinano rinvio devono essere equiparati all'assenza del difensore e comportano la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare
Massime di principio
- Un rinvio disposto per ragioni connesse alla necessità difensiva (es. difensore nominato per la prima volta che chiede tempo per adempiere al mandato) è qualificabile ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. b, e determina la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare, con conseguente proroga dei termini complessivi.
- La presenza di un codifensore non annulla il diritto di ciascun avvocato a svolgere efficacemente il proprio mandato; la richiesta di rinvio formulata da un difensore nominato per la prima volta può essere idonea a giustificare la sospensione.
- Per valutare se un rinvio incide o meno sul computo dei termini, il giudice deve esaminare le ragioni concrete e gli atti d'udienza: mere affermazioni difensive o cronologie non dimostrate possono essere ritenute insufficienti.
- Gli appelli o ricorsi che si pongono su questioni di fatto e di valutazione processuale già adeguatamente motivate dal giudice di merito possono risultare inammissibili per manifesta infondatezza e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
- In casi simili è essenziale documentare con precisione la continuità dell'incarico difensivo (date, atti, rinunce e nuove nomine) se si intende sostenere che un rinvio non abbia inciso sui termini di custodia; l'onere probatorio grava sul resistente al rilievo del vizio.
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