Ordinanza n. 2735/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’attribuzione del punteggio di 63/100 nella prova orale del concorso per docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli effetti del giudizio concorsuale, deducendo, per quanto emerge dal testo, la violazione della regola di pubblicità della prova orale e contestando la valutazione della sottocommissione, che le aveva attribuito 63/100, a fronte del punteggio minimo di 70/100 necessario per superare la prova e accedere alla graduatoria di merito. La doglianza sulla pubblicità si fondava sull’asserito comportamento del personale addetto ai servizi ausiliari della sede concorsuale, che avrebbe inciso sul regolare svolgimento della prova. Veniva inoltre contestata la sufficienza della valutazione espressa dalla commissione mediante voto numerico e la rilevanza del risultato ottenuto nella prova scritta ai fini della valutazione complessiva dell’esame orale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Quanto alla pubblicità della prova orale, ha rilevato che la commissione esaminatrice non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi comportamento eventualmente posto in essere dal personale ausiliario della sede sulla base della sola allegazione della candidata, in assenza di elementi obiettivi dai quali desumere che il comportamento fosse attuazione di una direttiva dell’organo collegiale. Quanto alla valutazione, in sede di sommaria delibazione cautelare, il giudizio della commissione è stato ritenuto immune da censura: in presenza di criteri valutativi predeterminati e di una griglia analitica, il voto numerico è motivazione sufficiente; inoltre, il risultato della prova scritta non rileva ai fini della valutazione dell’esame orale. Le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025
Atto richiamato quale disciplina del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l’asserita violazione della pubblicità di una prova concorsuale non è sufficiente a fondare il fumus boni iuris quando sia attribuita a personale ausiliario della sede e non siano forniti elementi obiettivi idonei a dimostrare che il comportamento costituisse esecuzione di una direttiva della commissione esaminatrice.
- In presenza di criteri di valutazione previamente determinati e di una griglia analitica, il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice costituisce motivazione sufficiente del giudizio concorsuale.
- La valutazione della prova orale deve essere effettuata sulla base dei criteri propri di tale prova e non può essere censurata facendo valere il risultato conseguito nella prova scritta, se questo non assume rilevanza secondo la disciplina concorsuale.
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