Cassazione Penale, Ordinanza n. 25076/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati. I reati indicati erano furto in abitazione aggravato, ricettazione e falso. Con l'unico motivo deduceva che il giudice di merito avesse disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri di individuazione dell'unicità del disegno criminoso, che egli riteneva sussistente in ragione dell'analogia del modus operandi, dell'identità dell'area geografica di commissione dei fatti e della parziale coincidenza dei correi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione sia per la eterogeneità di parte delle fattispecie sia, per i furti in abitazione omogenei, per la decisiva distanza temporale tra i fatti, incompatibile con l'esistenza di una programmazione unitaria originaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma invocata per chiedere il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra reati separatamente giudicati.
Richiamato come parametro per valutare l'unicità del disegno criminoso; il decorso del tempo tra le violazioni è indicato come elemento decisivo per escludere la programmazione unitaria, salvo prova contraria.
Non citato espressamente, ma l'esito di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste per l'impugnazione inammissibile.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa e approfondita circa l'esistenza di una programmazione criminosa originaria, almeno nelle sue linee essenziali, già al momento della commissione del primo reato.
- L'omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale, l'identità del bene giuridico e il modus operandi sono soltanto indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati siano commessi a distanza temporale significativa, in mancanza di ulteriori elementi contrari, è legittimo presumere l'assenza di una preventiva progettazione unitaria e negare la continuazione.
- La valutazione circa l'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici o travisamenti di fatto.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per i profili di colpa derivanti dall'irritualità dell'impugnazione.
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