Cassazione Civile, Ordinanza n. 34146/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel corso di un’esecuzione immobiliare promossa dalla curatela fallimentare su una serie di immobili, il giudice dell’esecuzione aveva liquidato al professionista incaricato, da un lato, il compenso per l’attività di delegato alle vendite e, dall’altro, il compenso per l’attività di custodia dei medesimi beni. Il fallimento aveva proposto opposizione sostenendo che gli importi fossero eccessivi e sproporzionati rispetto alle attività effettivamente svolte; il tribunale aveva accolto in parte l’opposizione e aveva drasticamente ridotto entrambe le liquidazioni. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra/extrapetizione, assumendo che l’opposizione investisse solo la liquidazione del compenso da delegato alla vendita e non anche quella da custode, sicché il tribunale non avrebbe potuto eliminare anche quest’ultima; 2) violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c. per motivazione apparente, sostenendo che il tribunale avesse rideterminato i compensi senza un percorso argomentativo idoneo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, perché il tribunale non aveva deciso sulle spese non imponibili anticipate dal professionista, pur richieste e documentate e già riconosciute in sede esecutiva.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi. Ha escluso il difetto di contraddittorio, affermando che l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 ha natura di procedimento contenzioso autonomo e che la notificazione del ricorso per cassazione ai debitori esecutati poteva avvenire personalmente presso la residenza. Ha poi ritenuto infondate le doglianze di ultrapetizione e di motivazione apparente: il giudice dell’opposizione aveva il potere-dovere di riesaminare integralmente la liquidazione secondo i criteri legali, e il provvedimento conteneva una motivazione sufficiente, avendo richiamato i parametri del d.m. n. 227/2015 e la circostanza che la procedura esecutiva si fosse estinta prima dell’aggiudicazione. È stato invece accolto il terzo motivo, poiché il tribunale, dopo aver annullato i decreti di liquidazione, non aveva provveduto sulle spese anticipate dal professionista, nonostante fossero state richieste e documentate; la Corte ha richiamato l’art. 56 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui il magistrato deve accertare le spese sostenute ed escludere solo quelle non necessarie. Ne è seguita la cassazione dell’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non incorre in ultrapetizione quando, nel procedimento di opposizione alla liquidazione, procede a una verifica piena e autonoma della correttezza della liquidazione secondo i criteri legali; invece, omette di pronunciarsi quando trascura una voce di spesa specificamente richiesta e documentata.
La censura di motivazione apparente è infondata se il provvedimento contiene una, pur sintetica, giustificazione del criterio seguito per la rideterminazione del compenso.
La motivazione del provvedimento deve essere esistente e idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico; non è richiesto un livello di analiticità tale da consentire una critica sulla mera sufficienza argomentativa.
L’opposizione ai provvedimenti di liquidazione dei compensi agli ausiliari del magistrato è un procedimento contenzioso autonomo e interamente devolutivo, in cui il giudice deve riesaminare la liquidazione alla luce dei criteri di legge.
"gli ausiliari del magistrato devono dare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione; il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie"
Le spese anticipate e documentate dall’ausiliario devono essere esaminate e, se necessarie, rimborsate; il giudice non può omettere di pronunciarsi su tale voce.
Il compenso del delegato alle vendite va parametrato al valore dei beni e alle attività effettivamente svolte, tenendo conto dello stato della procedura e delle attività preliminari effettivamente eseguite.
Dopo la modifica del n. 5, non è più denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione; il controllo di legittimità resta circoscritto alla presenza di una motivazione effettiva e non apparente.
Massime di principio
- L’opposizione alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato ha natura di procedimento contenzioso autonomo e devolve al giudice il potere-dovere di riesaminare integralmente la liquidazione secondo i criteri legali, senza essere vincolato dalle sole prospettazioni dell’opponente.
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione, non vi è ultrapetizione se il giudice ridetermina anche voci non espressamente menzionate dall’opponente, purché rientrino nell’oggetto della verifica della correttezza della liquidazione; vi è invece omessa pronuncia se viene trascurata una voce di spesa ritualmente chiesta e documentata.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo quando il provvedimento sia privo di reale argomentazione; è invece infondata se il giudice indica, anche sinteticamente, i parametri normativi applicati e le ragioni fattuali della rideterminazione.
- Le spese anticipate dall’ausiliario, se specificamente documentate, devono formare oggetto di espresso esame da parte del giudice della liquidazione, il quale può negarne il rimborso solo motivando sulla loro non necessarietà.
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