Cassazione Civile, Sentenza n. 28719/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione (depositata il 5 novembre 2014) che aveva respinto il ricorso di Fregnella avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. L'istanza originaria mirava all'annullamento di un avviso di liquidazione derivante dalla revoca dell'agevolazione "prima casa"; il contribuente deduceva la duplicazione dell'imposta in quanto la società alienante aveva successivamente pagato le somme e risultava notificato un analogo atto impositivo nei confronti dell'alienante. Con la revocazione si censurava presunti errori di fatto e di individuazione dei motivi da parte della Corte di Cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché gli errori denunciati attengono all'interpretazione e alla valutazione dei fatti e dei motivi di ricorso (errore di giudizio), mentre la revocazione è ammessa solo per specifiche ipotesi di errore di fatto meramente percettivo (art. 395, n. 4, c.p.c.). La Corte ha inoltre preso atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non sono state disposte spese processuali in favore della parte resistente per carenza di attività difensiva.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come parametro per la revocazione; la Corte valuta le condizioni per il rimedio revocatorio nel suo complesso ma precisa che la deduzione di errori interpretativi non rientra nell'ambito applicativo della revocazione
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dalla Corte come limite sostanziale della revocazione: è ammessa solo per errori di fatto meramente percettivi. Gli errori di valutazione o di interpretazione dei motivi costituiscono errore di giudizio non sanabile con la revocazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, qualora dovuto
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., 28 maggio 2013, n. 13181; ord. 15 giugno 2012, n. 9835; ord. 27 aprile 2018, n. 10184; ord. 15 febbraio 2018, n. 3760)
Precedenti citati a sostegno del principio secondo cui la revocazione non è ammissibile per contestare la valutazione o l'interpretazione compiuta dalla Corte, ma solo per errori materiali o di percezione dei fatti
Massime di principio
- La revocazione avverso decisioni della Corte di Cassazione è consentita solo per specifici errori di fatto meramente percettivi (art. 395, n. 4, c.p.c.); non è lo strumento per rimettere in discussione interpretazioni giuridiche o valutazioni probatorie effettuate dal giudice.
- Se si contesta la duplicazione d'imposta per pagamento da parte dell'alienante o l'esistenza di due atti impositivi per lo stesso presupposto, è necessario proporre prove nuove, documenti o fatti sopravvenuti rilevanti in grado di rientrare nelle ipotesi di revocazione o, diversamente, procedere con gli ordinari mezzi di impugnazione o con istanze amministrative (es. autotutela) prima e parallelamente al giudizio.
- Le censure sulla corretta individuazione e valutazione dei motivi di ricorso sono da solito devolute al sindacato di merito e non alla revocazione in Cassazione; per ottenere riesame è opportuno ottenere nuove prove decisive o sfruttare strumenti diversi dalla revocazione.
- In caso di rigetto del ricorso per revocazione la Corte può prevedere l'applicazione di oneri procedurali aggiuntivi, come il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002; pertanto, valutare il rischio economico prima di proporre simili rimedi.
- La mancanza di difesa costituita dalla parte vittoriosa può influire sulla statuizione delle spese processuali; l'assenza di una valida attività difensiva può portare a non addebitare spese alla parte soccombente
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