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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34703/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma del proscioglimento di primo grado, li aveva ritenuti colpevoli del reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 nn.2 e 7 c.p.) per avere realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica. Silvano Amato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancata integrazione dell'istruttoria e mancata risposta ai motivi di appello; Romano e Andrea contenevano la doglianza incentrata sulla erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sostenendo che la fornitura riguardava abitazioni private e che il contatore non costituisce cosa destinata a pubblico servizio, oltre a rilevare che ENEL non aveva sporto querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi: quello di Silvano Amato per difetto assoluto di specificità (lamentele generiche senza indicare prove o quesiti istruttori da svolgere) e quelli di Romano e Andrea perché la giurisprudenza consolidata ritiene applicabile l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. alla sottrazione di energia mediante allaccio abusivo, essendo l'energia stessa destinata a soddisfare bisogni collettivi e dunque riconducibile a bene funzionalmente destinato a pubblico servizio. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha imposto a ciascuno il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 624

    norma che definisce il reato di furto, contestato quale titolo base della fattispecie relativa alla sottrazione di energia elettrica

  • Codice penale - art. 625

    art. 625 nn. 2) e 7) c.p.

    n.2 qualificata come ricorso a mezzo fraudolento; n.7 (fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio) ritenuta applicabile alla sottrazione di energia elettrica tramite allaccio abusivo, con effetto sulla procedibilità d'ufficio

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150

    novella rilevante che influenza la procedibilità quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625 n.7, confermando l'effetto di procedibilità d'ufficio

  • Codice di procedura penale - art. 616

    norma che autorizza l'imposizione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa o responsabilità del ricorrente

  • Corte Costituzionale - sentenza

    sent. Corte Cost. n.186/2000

    richiamata come criterio per valutare la colpa nella determinazione della misura pecuniaria a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • La sottrazione di energia elettrica tramite allaccio abusivo può integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. perché l'energia è bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che l'utilizzo finale avvenga in abitazioni private
  • La distinzione giurisprudenziale tra 'contatore' (che misura e può non essere considerato cosa destinata a pubblico servizio) e 'energia elettrica' (bene destinato a pubblico servizio) è cruciale: contestare l'aggravante richiede argomentazioni specifiche e non generiche
  • Per chiedere l'ammissione del ricorso per vizio di motivazione o insufficienza istruttoria è necessario indicare con precisione quali elementi di fatto o prove siano carenti e quali accertamenti specifici si ritengano necessari; l'enunciazione generica di omissioni comporta l'inammissibilità
  • L'assenza di querela da parte della società fornitrice (es. ENEL) non esclude l'azione penale quando sussiste un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe: 1) individuare puntualmente l'errore di diritto o i profili probatori insufficienti; 2) distinguere se si contesta la natura del bene (energia vs contatore) o la modalità del prelievo; 3) citare e confutare la giurisprudenza consolidata che ha già riconosciuto l'aggravante per allacci abusivi

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