Cassazione Penale, Sentenza n. 34703/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma del proscioglimento di primo grado, li aveva ritenuti colpevoli del reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 nn.2 e 7 c.p.) per avere realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica. Silvano Amato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per mancata integrazione dell'istruttoria e mancata risposta ai motivi di appello; Romano e Andrea contenevano la doglianza incentrata sulla erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sostenendo che la fornitura riguardava abitazioni private e che il contatore non costituisce cosa destinata a pubblico servizio, oltre a rilevare che ENEL non aveva sporto querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi: quello di Silvano Amato per difetto assoluto di specificità (lamentele generiche senza indicare prove o quesiti istruttori da svolgere) e quelli di Romano e Andrea perché la giurisprudenza consolidata ritiene applicabile l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. alla sottrazione di energia mediante allaccio abusivo, essendo l'energia stessa destinata a soddisfare bisogni collettivi e dunque riconducibile a bene funzionalmente destinato a pubblico servizio. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha imposto a ciascuno il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma che definisce il reato di furto, contestato quale titolo base della fattispecie relativa alla sottrazione di energia elettrica
art. 625 nn. 2) e 7) c.p.
n.2 qualificata come ricorso a mezzo fraudolento; n.7 (fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio) ritenuta applicabile alla sottrazione di energia elettrica tramite allaccio abusivo, con effetto sulla procedibilità d'ufficio
Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150
novella rilevante che influenza la procedibilità quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 625 n.7, confermando l'effetto di procedibilità d'ufficio
Codice di procedura penale - art. 616
norma che autorizza l'imposizione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa o responsabilità del ricorrente
Corte Costituzionale - sentenza
sent. Corte Cost. n.186/2000
richiamata come criterio per valutare la colpa nella determinazione della misura pecuniaria a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- La sottrazione di energia elettrica tramite allaccio abusivo può integrare l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. perché l'energia è bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che l'utilizzo finale avvenga in abitazioni private
- La distinzione giurisprudenziale tra 'contatore' (che misura e può non essere considerato cosa destinata a pubblico servizio) e 'energia elettrica' (bene destinato a pubblico servizio) è cruciale: contestare l'aggravante richiede argomentazioni specifiche e non generiche
- Per chiedere l'ammissione del ricorso per vizio di motivazione o insufficienza istruttoria è necessario indicare con precisione quali elementi di fatto o prove siano carenti e quali accertamenti specifici si ritengano necessari; l'enunciazione generica di omissioni comporta l'inammissibilità
- L'assenza di querela da parte della società fornitrice (es. ENEL) non esclude l'azione penale quando sussiste un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe: 1) individuare puntualmente l'errore di diritto o i profili probatori insufficienti; 2) distinguere se si contesta la natura del bene (energia vs contatore) o la modalità del prelievo; 3) citare e confutare la giurisprudenza consolidata che ha già riconosciuto l'aggravante per allacci abusivi
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