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Ordinanza

Ordinanza n. 1197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 45/2026, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. 6734/2025 R.G.;

Giustizia amministrativa202601903

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di appello. La controversia riguarda la mancata dimostrazione dell'effettività del rapporto lavorativo ab initio e la mancata presentazione del datore di lavoro, ripetutamente convocato presso la Prefettura per la sottoscrizione del contratto, senza che siano stati prodotti elementi concreti a sostegno degli impedimenti lavorativi addotti per giustificare l'assenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato, valutata prima facie la vicenda cautelare, ha ritenuto che l'ordinanza del TAR resistesse alle censure proposte in appello. In particolare, allo stato degli atti non risultava comprovata l'effettività originaria del rapporto lavorativo; inoltre, il datore di lavoro non si era presentato alle ripetute convocazioni prefettizie per la sottoscrizione del contratto e non aveva fornito elementi concreti a giustificazione delle assenze. L'appello cautelare è stato quindi respinto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato e respinto l'appello.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la mancata dimostrazione prima facie dei fatti costitutivi della pretesa, quale l'effettività originaria di un rapporto lavorativo, può giustificare la conferma dell'ordinanza cautelare di rigetto.
  • La mancata comparizione del datore di lavoro alle ripetute convocazioni della Prefettura per la sottoscrizione del contratto, non accompagnata da elementi concreti a sostegno degli impedimenti addotti, costituisce circostanza idonea a incidere negativamente sulla valutazione cautelare della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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