Sentenza n. 3130/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 15817/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della Proposta di Progetto e Programma di Misura relativa a un forno di trattamento di rottami di rame e della correlata richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici
Esito
La controversia
Le società appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici connessi al progetto. In primo grado erano stati dedotti, in sintesi, vizi del procedimento e della motivazione, anche con riguardo al diniego di un'ulteriore proroga per il deposito delle integrazioni documentali richieste dal GSE, nonché la non conformità del progetto alle prescrizioni applicabili e al precedente provvedimento di controllo relativo al ricalcolo dell'algoritmo. In appello sono stati dedotti l'omessa motivazione sulla legittimità del provvedimento impugnato e l'omessa motivazione sulla mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio. Nel corso del giudizio le appellanti hanno rinunciato all'appello, dichiarando l'intervenuta soddisfazione delle proprie pretese; il GSE ha aderito alla rinuncia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 84 c.p.a., preso atto della rinuncia all'appello e dell'adesione dell'appellato. Non sono stati esaminati i motivi di appello né la legittimità del provvedimento di rigetto o della sentenza di primo grado. Le spese e gli onorari del grado sono stati compensati tra le parti, anche in considerazione dell'adesione alla rinuncia e del comune richiamo all'art. 84, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
Le società appellanti hanno dichiarato di rinunciare all’appello, ex art. 84 c.p.a.; il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
La rinuncia all'appello, cui abbia aderito la parte appellata, determina l'estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate secondo le circostanze del caso.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, quando sia ritualmente proposta e vi sia adesione della parte appellata, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione e della controversia sostanziale.
- L'adesione dell'appellato alla rinuncia può giustificare la compensazione integrale delle spese e degli onorari del grado di appello.
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