Cassazione Penale, Sentenza n. 12965/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione delle garanzie processuali (art. 525 c.p.p. e art. 6 CEDU) per l'utilizzo in decisione di dichiarazioni rese davanti a diverso collegio senza ripetizione dell'esame del teste Singherorghe e con presunta insufficiente motivazione sull'irreperibilità del teste; 2) illegittima acquisizione e utilizzazione della denuncia-querela ai sensi dell'art. 512 c.p.p., con censura sulle ricerche effettuate per reperire i testi (anche all'estero, data la cittadinanza rumena) e sull'utilizzabilità della querela sottoscritta congiuntamente da tre persone offese; 3) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e alla valutazione di attendibilità delle persone offese, con richieste di rivalutazione degli elementi probatori e rilevazione di contraddizioni tra dichiarazioni delle P.O. e atti della polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al precedente collegio era legittima per l'oggettiva irreperibilità del teste e ai sensi dell'art. 511 e 512 c.p.p.; la mancata lettura formale non determina nullità automatica; 2) le ricerche svolte risultavano adeguate alla luce degli elementi atti a dimostrare la possibile presenza dei testi all'estero e la denuncia-querela sottoscritta congiuntamente non è di per sé inutilizzabile se i firmatari riferiscono i fatti in maniera conforme; 3) la valutazione della credibilità delle persone offese rientra nel giudizio di merito e non può essere riconsiderata in Cassazione in assenza di manifeste contraddizioni della motivazione; pertanto è stato confermato l'esito di merito (condanna per rapina aggravata) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)
Norma richiamata quale motivo di cassazione per vizio di motivazione; usata per inquadrare i motivi di impugnazione del ricorrente.
Riferita dal ricorrente in relazione alla ripetizione delle dichiarazioni rese davanti a diverso collegio; la Corte ha ritenuto che la mancata ripetizione è ammissibile quando il teste è irreperibile e le dichiarazioni sono state assunte nel contraddittorio.
Consente la lettura delle precedenti dichiarazioni se il teste non è reperibile; la Corte ne ha confermato l'applicazione nel caso concreto.
Disciplina l'acquisizione e lettura di atti e denunce quando la presenza del dichiarante sia impossibile; la Corte ha ritenuto rispettati i presupposti per la lettura della denuncia-querela perche' i testi risultavano irreperibili.
Riferita in tema di illegittimità dell'acquisizione di prove; la Corte distingue vizi di acquisizione (sanzionabili da art. 191 e 526) dalla mera omissione formale di lettura.
Richiamato in relazione ai vizi che renderebbero inutilizzabile una prova acquisita; la Corte ha ritenuto che non ricorressero tali vizi.
Richiesto come parametro per valutare la necessità di riscontri esterni per dichiaranti coinvolti; la Corte conferma che per la persona offesa non sempre sono necessari riscontri esterni se la valutazione complessiva è coerente.
art. 111 Cost.
Richiamata dal ricorrente in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie non siano state violate.
art. 6 CEDU
Invocato per violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni e alla valutazione della prova.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se il dibattimento viene rinnovato per cambiamento del giudice, le dichiarazioni rese davanti al precedente collegio possono essere utilizzate mediante lettura quando il teste sia effettivamente irreperibile; in tale ipotesi l'utilizzo è legittimo se le dichiarazioni erano state raccolte nel contraddittorio.
- L'accertamento dell'irreperibilità del teste richiede ricerche ragionevoli e proporzionate; indagini all'estero non sono automaticamente obbligatorie salvo specifici elementi che colleghino il teste a quel paese.
- La denuncia-querela sottoscritta congiuntamente da più persone non è intrinsecamente inutilizzabile se il contenuto è coerente e riferito in modo conforme dai firmatari.
- La valutazione della credibilità delle persone offese è questione di merito riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non mostra manifeste contraddizioni logiche o irragionevolezze.
- La mera omissione formale (ad es. mancata lettura esplicita di atti contenuti nel fascicolo) non determina automaticamente nullità del processo; bisogna distinguere tra vizi di acquisizione della prova e vizi formali successivi alla acquisizione.
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