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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12965/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione delle garanzie processuali (art. 525 c.p.p. e art. 6 CEDU) per l'utilizzo in decisione di dichiarazioni rese davanti a diverso collegio senza ripetizione dell'esame del teste Singherorghe e con presunta insufficiente motivazione sull'irreperibilità del teste; 2) illegittima acquisizione e utilizzazione della denuncia-querela ai sensi dell'art. 512 c.p.p., con censura sulle ricerche effettuate per reperire i testi (anche all'estero, data la cittadinanza rumena) e sull'utilizzabilità della querela sottoscritta congiuntamente da tre persone offese; 3) travisamento della prova e carenza/contraddittorietà della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato e alla valutazione di attendibilità delle persone offese, con richieste di rivalutazione degli elementi probatori e rilevazione di contraddizioni tra dichiarazioni delle P.O. e atti della polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: 1) l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese al precedente collegio era legittima per l'oggettiva irreperibilità del teste e ai sensi dell'art. 511 e 512 c.p.p.; la mancata lettura formale non determina nullità automatica; 2) le ricerche svolte risultavano adeguate alla luce degli elementi atti a dimostrare la possibile presenza dei testi all'estero e la denuncia-querela sottoscritta congiuntamente non è di per sé inutilizzabile se i firmatari riferiscono i fatti in maniera conforme; 3) la valutazione della credibilità delle persone offese rientra nel giudizio di merito e non può essere riconsiderata in Cassazione in assenza di manifeste contraddizioni della motivazione; pertanto è stato confermato l'esito di merito (condanna per rapina aggravata) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)

    Norma richiamata quale motivo di cassazione per vizio di motivazione; usata per inquadrare i motivi di impugnazione del ricorrente.

  • art. 525 cod. proc. pen.

    Riferita dal ricorrente in relazione alla ripetizione delle dichiarazioni rese davanti a diverso collegio; la Corte ha ritenuto che la mancata ripetizione è ammissibile quando il teste è irreperibile e le dichiarazioni sono state assunte nel contraddittorio.

  • art. 511 cod. proc. pen.

    Consente la lettura delle precedenti dichiarazioni se il teste non è reperibile; la Corte ne ha confermato l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione e lettura di atti e denunce quando la presenza del dichiarante sia impossibile; la Corte ha ritenuto rispettati i presupposti per la lettura della denuncia-querela perche' i testi risultavano irreperibili.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Riferita in tema di illegittimità dell'acquisizione di prove; la Corte distingue vizi di acquisizione (sanzionabili da art. 191 e 526) dalla mera omissione formale di lettura.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi che renderebbero inutilizzabile una prova acquisita; la Corte ha ritenuto che non ricorressero tali vizi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiesto come parametro per valutare la necessità di riscontri esterni per dichiaranti coinvolti; la Corte conferma che per la persona offesa non sempre sono necessari riscontri esterni se la valutazione complessiva è coerente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dal ricorrente in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie non siano state violate.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni e alla valutazione della prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se il dibattimento viene rinnovato per cambiamento del giudice, le dichiarazioni rese davanti al precedente collegio possono essere utilizzate mediante lettura quando il teste sia effettivamente irreperibile; in tale ipotesi l'utilizzo è legittimo se le dichiarazioni erano state raccolte nel contraddittorio.
  • L'accertamento dell'irreperibilità del teste richiede ricerche ragionevoli e proporzionate; indagini all'estero non sono automaticamente obbligatorie salvo specifici elementi che colleghino il teste a quel paese.
  • La denuncia-querela sottoscritta congiuntamente da più persone non è intrinsecamente inutilizzabile se il contenuto è coerente e riferito in modo conforme dai firmatari.
  • La valutazione della credibilità delle persone offese è questione di merito riservata ai giudici di merito e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non mostra manifeste contraddizioni logiche o irragionevolezze.
  • La mera omissione formale (ad es. mancata lettura esplicita di atti contenuti nel fascicolo) non determina automaticamente nullità del processo; bisogna distinguere tra vizi di acquisizione della prova e vizi formali successivi alla acquisizione.

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